Per individuare il Presidente del collegio dei revisori dell’ente locale va verificato, al momento della delibera di nomina, che il soggetto scelto, su base regionale, sia ancora presente nell'elenco dei revisori vigente.
E’ quanto precisato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con parere del 14 febbraio 2020.
Già il Ministero era intervenuto in merito all'applicabilità dell'articolo 57 ter del D.L. n. 124/2019, precisando che, in base alla lettera b) del citato articolo, si evince che la scelta del componente con funzioni di Presidente avviene tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del decreto n. 23/2012, e, pertanto, su base regionale. Solo il successivo comma 2 demanda al Governo di modificare il predetto regolamento dal punto di vista della modifica territoriale (provincia).
Quindi, in attesa della variazione, si applica ancora la disciplina vigente.
Per individuare il Presidente del collegio dei revisori, l'ente locale deve identificare il soggetto dagli elenchi che vengono emessi dal sistema informatico e allegati al verbale di estrazione; successivamente è tenuto a verificare, al momento della delibera di nomina, che il Presidente scelto sia ancora presente nell'elenco dei revisori vigente a tale data.
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