Giungono in extremis le nuove modalità di calcolo dei premi assicurativi alla luce della revisione delle tariffe INAIL operata quest’anno. L’1 aprile 2019 sono, infatti, stati pubblicati nella sezione “Pubblicità legale” del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i decreti interministeriali (datati 27 febbraio 2019) che attuano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e le relative modalità di applicazione, ai sensi dell’art. 1, co. 1121 della L. n. 145/2018. I decreti pubblicati sono tre: uno è riservato ai lavoratori del settore marittimo, un altro agli assicurati soggetti al premio speciale unitario artigiano e il terzo ai datori di lavoro inquadrati nelle gestioni industria, artigianato, commercio e altre attività.
La riforma dei premi INAIL avrà una durata triennale, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Al termine del primo triennio, in caso di accertato e significativo scostamento dell’andamento delle entrate finanziarie, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, il Ministero del Lavoro si riserva la facoltà di intervenire tempestivamente mediante delle misure correttive.
Nella prima parte del decreto sono illustrate le modalità di applicazione delle tariffe per il 2019, che sostituiscono quelle previste dal decreto 12 dicembre 2000. Grazie alla revisione delle tariffe INAIL è ora possibile comprendere i nuovi parametri su cui si basa il rinnovato sistema tariffario, quali l’Isa (Indice di sinistrosità aziendale medio e riproporzionato), l’Ism (Indice di sinistrosità medio e medio ponderato), le Gle (Giornate di lavoro equivalenti corrispondenti agli eventi lesivi), il numero dei lavoratori-anno del triennio (che per il 2019 è il 2015-2017), nonché il limite minimo di significatività (cioè quella forza lavoro minima considerata significativa).
Parametri, questi, utili per il nuovo calcolo dell’oscillazione del premio dopo il primo biennio di attività, che può comportare per tutte le voci di tariffa una riduzione del tasso (“bonus”) o un aumento (“malus”).
Altra novità significativa riguarda il nomenclatore tariffario, il sistema di classificazione delle lavorazioni rischiose. Rispetto al precedente sistema, molte voci sono state abolite e sono confluite in altre già esistenti (esempio; voce 0725 dei dirigenti con auto, appositamente creata, confluita nella 0723 che, tra l’altro, ospita il personale impiegatizio con uso di auto).
Ciò obbliga le aziende ad aggiornare urgentemente le procedure, inserendo le nuove voci di tariffa e i tassi al fine di essere in grado di poter correttamente liquidare il premio INAIL, con scadenza per il 16 maggio 2019.
Nel nuovo impianto, il calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico tiene conto della gravità degli infortuni e non semplicemente degli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli. Sul punto è stata confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione realizzati in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Testo Unico del 2008, in linea con le risorse erogate in media nell’ultimo quinquennio.
La revisione ha comportato anche una riduzione del 32,72% – dal 26,53 per mille del 2000 al 17,85 per mille – dei tassi medi nazionali per le imprese, che sono stati calcolati prendendo come riferimento i dati relativi all’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015 e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo, mentre il taglio complessivo dell’onere finanziario che ricade sulle aziende è aumentato di circa 500 milioni, fino a 1,7 miliardi di euro.
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