Lo schema del decreto legislativo recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario” è stato inviato alla Presidenza della Camera e, il 14 marzo 2024, attribuito alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari.
Tale schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal CdM del 21 febbraio, con l’obiettivo di attuare un altro tassello della Legge delega per la riforma fiscale: quello di riforma del sistema sanzionatorio tributario.
Per un approfondimento si rinvia al post: “Sanzioni tributarie: approvate le nuove misure”.
Lo schema di provvedimento dovrà ricevere i pareri delle Commissioni congiunte Giustizia (II) e Finanze (IV) e di quella Bilancio (V) entro il termine del 14 aprile.
Il decreto legislativo, suddiviso nel Titolo I, dedicato alla riforma dei reati tributari, e nel Titolo II, dedicato alla modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo, dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 8 della Legge delega per la riforma del sistema fiscale (Legge n. 111/2023).
L’obiettivo del legislatore da realizzare attraverso le priorità da garantire in sede di riforma, è quello di realizzare una revisione del sistema sanzionatorio volta essenzialmente a dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell'ordinamento di fronte a condotte illecite, rilevanti tanto in sede amministrativa quanto in sede penale.
Con lo schema di decreto legislativo, dunque, sono state dettate importanti linee guida di revisione del sistema, fìnalizzate:
e
In particolare, l'articolo 8 prevede la revisione del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo, in attuazione dei principi di tassatività, ossia di predeterminazione delle condotte e delle relative sanzioni, e di proporzionalità delle sanzioni stesse rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti.
La più recente bozza del decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio evidenzia alcune novità rispetto alla prima versione in circolazione approvata dal Governo.
In particolare, le novità riguardano:
La prima grande novità che interessa il cosiddetto principio del favore rei riguarda il suo ambito di applicazione.
Secondo quanto emerge dalla Relazione illustrativa allo schema di provvedimento, il favor rei sarà concesso solo in relazione all’ambito penale tributario e mai per le sanzioni amministrative, nemmeno per quanto riguarda il ravvedimento operoso.
NOTA BENE: Le novità si applicheranno, esclusivamente per il futuro, alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (30 aprile 2024).
Secondo la Relazione illustrativa, l’intenzione è quella di un cambio di rotta nella legislazione tributaria successiva alla riforma del 1997: in questa sede il legislatore mediante il Decreto legislativo n. 472 del 1997 ha ritenuto di ispirare il sistema amministrativo ai principi penalistici tra cui il favor rei aveva un ruolo di spicco.
La limitazione che viene, invece, introdotta ora all’uso del principio del favor rei trova giustificazione - sempre secondo la Relazione illustrativa - in questioni di gettito fiscale, ossia di squilibrio nel bilancio dello Stato di entrate già contabilizzate.
Pertanto è, ora, previsto che le novità della riforma delle sanzioni amministrative e penali tributarie trovino applicazione solo per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.
Ciò secondo il legislatore è motivato dal fatto che le sanzioni irrogate o da irrogare a fronte delle violazioni tributarie commesse prima dell’entrata in vigore del decreto sono contabilizzate fra le entrate come risultati della lotta all’evasione. In questo scenario, l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative ridotte previste da alcune delle norme della riforma avrebbe generato la perdita di entrate già contabilizzate e, correlativamente, un significativo disequilibrio nei bilanci statali.
La novità attesa in tema di omesso versamento delle ritenute è sancita all’articolo 7 dello schema di decreto legislativo, dove è stata chiarita la portata dell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti di cui all'articolo 10-bis (mediante l'aggiunta del riferimento alle ritenute dovute sulla base della dichiarazione) ed è stata innalzata la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a centocinquantamila, per ciascun periodo d'imposta per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute risultanti quali dovute sulla base della dichiarazione o della certificazione rilasciata ai sostituiti.
ATTENZIONE: Inoltre, sempre in tema di omesso versamento ritenute e Iva, si conferma anche che gli illeciti si consumeranno al 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
La nuova norma subordina tale circostanza a due condizioni:
E’ variata l’entrata in vigore di tutte le modifiche al regime sanzionatorio amministrativo riferita ora alle violazioni commesse dal 30 aprile 2024 in poi.
Infatti, secondo lo schema presentato alla Camera, resta ferma la retroattività delle disposizioni aventi rilevanza penale; tutte le modifiche al regime sanzionatorio amministrativo, invece, verranno fatte decorrere dalle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024, tra cui quelle sul cumulo giuridico e sul ravvedimento.
La conferma di questa previsione porterebbe al rischio di generare un rilevante contenzioso in quanto vieterebbe l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole.
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