Revisione legale, aggiornata la relazione unitaria di controllo societario

Pubblicato il 13 aprile 2021

Pubblicata la sesta edizione del documento La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, come negli anni precedenti di questo periodo, hanno aggiornato lo strumento operativo di immediata fruizione per tutti quei commercialisti impegnati nell’ambito sia della vigilanza e altri doveri che della revisione legale dei conti.

Revisione legale, gli effetti del Covid-19 sui bilanci 2020

L’ultima versione del modello di relazione unitaria presentata tiene conto del particolare periodo di emergenza sanitaria in corso e, di conseguenza, delle novità che il sindaco-revisore deve tenere a mente nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020.

In particolare, vengono considerate le principali novità che il legislatore e l’Organismo Italiano di Contabilità hanno previsto per la redazione dei bilanci con data di chiusura al 31 dicembre 2020, per tenere conto degli effetti distorsivi indotti dalla pandemia da Covid-19.

Il documento si arricchisce di alcuni allegati:

Revisione legale, novità relazione unitaria bilanci 2020

Dal punto di vista della revisione legale, le novità da segnalare sono quelle legate all’entrata in vigore di 22 nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) avvenuta a seguito della pubblicazione della determina del MEF-RGS del 3 agosto 2020.

Tali novità, tuttavia, hanno impattato solo in misura contenuta sulle regole specifiche per la predisposizione della relazione di revisione per il 2020 e del modello standard di relazione.

Diversa, invece, l’influenza che hanno avuto le misure messe in atto dal legislatore al fine di sostenere le imprese nell’attuale fase di emergenza pandemica da Covid-19.

Sotto il profilo tecnico-contabile, infatti, il modello di relazione unitaria analizza le numerose novità per la redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, che riguardano, nello specifico:

Relativamente alla sospensione degli ammortamenti, il sindaco-revisore dovrà controllare che la nota integrativa contenga tutte le relative informazioni e che sia illustrata la motivazione alla base di tale scelta; inoltre, qualora lo ritenga necessario per la comprensione del bilancio, potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al principio Isa Italia 706.

Maggiore attenzione, invece, deve essere posta dal sindaco-revisore in caso di deroga al presupposto della continuità. In questo caso, si invita il sindaco-revisore ad inserire un richiamo all’informativa che gli amministratori hanno esposto in nota integrativa e ad allegare una relazione unitaria ad hoc da utilizzare appunto in presenza di deroghe.

Anche in presenza di rivalutazione dei beni d’impresa, il sindaco-revisore dovrà verificarne la corretta contabilizzazione e accertarsi che la società abbia fornito adeguata informativa.

Revisione legale, struttura relazione unitaria

Anche in questa sesta edizione, il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico di S.r.l., incaricato della revisione legale, conserva la struttura delle precedenti e privilegia, pertanto, la redazione di una relazione di tipo unitario, invece di due relazioni separate.

In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, può esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri sia di revisione legale del bilancio.

Il modello di relazione unitaria proposto si compone di diverse sezioni:

                 B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

                 B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

                B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Nella parte B della relazione unitaria, verranno indicati i criteri seguiti nella rivalutazione e si attesterà che la stessa non eccede il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni.

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