La norma di cui all'articolo 37 sesto comma, lett. a-ter), del Dpr n. 633/72, che impone dal 1° gennaio 2015 l'assoggettamento al regime del “reverse charge” delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento degli edifici è l'oggetto della nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 37 del 22 dicembre 2015.
Il nuovo documento di prassi ufficializza le risposte ai numerosi quesiti che sono stati posti dagli operatori del settore edilizio e dai rappresentanti delle associazioni di categoria all'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione del reverse charge in edilizia, e di fatto è un aggiornamento di quanto già affermato nella circolare n. 14/2015.
Nel rispondere agli specifici quesiti presentati, l'Agenzia puntualizza che nell'ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria e prestazioni soggette a reverse charge, in una logica di semplificazione già annunciata nella circolare n. 14/2015, si applica l’Iva secondo le regole ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. Non è, dunque, necessaria la scomposizione dell’operazione e la conseguente attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie di applicazione del tributo, limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento.
Allo stesso modo, vista la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente a oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, si applicano le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge, previsto per la sola attività di demolizione.
Sempre in una logica di semplificazione, la circolare n. 37/E/2015 ribadisce che nel caso di una istallazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è da ritenere che l'attività rientri nel campo di applicazione del reverse charge, qualora l'impianto risulti funzionale o servente all'edificio stesso. Per l'Agenzia infatti, si deve valorizzare l'unicità dell'impianto che complessivamente serve l'edificio, anche se in parte posizionato all'esterno per esigenze tecniche o logistiche.
Rientrano nell'ambito di applicazione dell'inversione contabile tutte le prestazioni di manutenzione e riparazione relative a edifici oppure quando la volontà contrattuale è diretta al conseguimento di una prestazione complessa per il mantenimento in funzione dell’impianto installato, perché prevale la causa del "fare sul dare" e ancora di più nel caso in cui gli interventi sono tali da configurare un “nuovo impianto”, trattandosi, in concreto, di servizi di installazione.
Infine, il meccanismo dell'inversione contabile si applica anche nel caso in cui, nell'ambito di un intervento di manutenzione di impianti, il prestatore addebiti una somma a titolo di "diritto di chiamata".
Per la somma destinata al cosiddetto “diritto di chiamata” per interventi di manutenzione, da corrispondere ai tecnici, si applica il meccanismo antifrode indipendentemente dall’esecuzione dei lavori o meno.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".