L'accertamento, la rettifica e l'aggiornamento catastale necessitano di un'adeguata e specifica motivazione da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ciò non solo nei casi di revisione per microzona, ma anche in quelli nei quali il potere di rettifica sia esercitato su sollecitazione mirata dell'autorità comunale, come nelle ipotesi di riclassamento massivo per tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale.
E' questo il consolidato orientamento della giurisprudenza richiamato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 3107 del 1° febbraio 2019.
Nel caso in esame, la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso da un contribuente che si era opposto ad un avviso di accertamento che l'Agenzia del territorio gli aveva notificato, nel quale era stata aumentata la rendita catastale di un immobile di sua proprietà, all'esito di riqualificazione da categoria A/2 di classe seconda a categoria A/1 di classe prima.
Lo stesso lamentava che l'Agenzia del territorio avesse illegittimamente modificato il classamento per tutte le unità immobiliari presenti nel comprensorio cittadino, sulla base della sola collocazione topografica, e non invece sulla base dell'esigenza di adeguare il classamento delle singole unità immobiliari urbane che fossero risultate precedentemente accatastate in maniera incongrua o abnorme.
Gli Ermellini, in particolare, hanno accolto la doglianza con la quale il ricorrente accusava la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 della Legge n. 241/90 e 7 della Legge n. 212/2000, per non avere, la CTR (che aveva confermato l'avviso), rilevato l'insufficiente motivazione dell'atto di accertamento catastale, in quanto basato su elementi generici ed indistintamente relativi ad unità immobiliari con diverse caratteristiche e, comunque, senza l'indicazione, in concreto, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato la rettifica.
La Sezione tributaria civile, sul punto, ha ricordato gli arresti di legittimità secondo cui la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile, già munito di rendita catastale, deve esplicitare, nel dettaglio, i motivi del nuovo classamento.
Deve indicare, ovvero, se il nuovo classamento sia stato adottato:
in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare (in questo caso esso deve recare l'analitica indicazione delle stesse);
o nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale di questa rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali (in questo secondo caso, va fatta specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento);
oppure, ai sensi del comma 58 dell'art. 3 della Legge n. 662/1996 (conseguente alla richiesta del Comune, formulata all'Agenzia del territorio, di verifica del classamento in essere), in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, (in questa ipotesi va menzionata la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe, che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento).
Così, ai fini della revisione del classamento catastale di immobili urbani - ha continuato la Corte di legittimità - la motivazione dell'atto non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Agenzia del territorio, ma deve specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere associata, di modo da consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa, conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione.
E l'avviso di accertamento oggetto del giudizio, nella specie, non rispondeva ai requisiti motivazionali di legge, per come sopra delineati.
Difatti, in esso l'amministrazione si era limitata a citare dei parametri riclassificatori di carattere astratto e generale, mentre nel richiamo operato ad “immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali”, aveva omesso di indicare, specificamente, tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche che li rendevano concretamente assimilabili a quello accertato.
Senza contare che non era stato nemmeno precisato, nella motivazione, in che cosa consistessero “i significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane” citati nell'avviso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".