La Guardia di finanza, per mezzo di due documenti del 7 aprile 2017, ha fornito alcune precisazioni in materia di indagini finanziarie e sulle norme contenute nel Dl 193/2016 (collegato fiscale).
Sollecitato dai vari reparti della Guardia di Finanza, il generale Stefano Screpanti, capo del III reparto operazioni della Gdf, ha chiarito che la GdF non è autorizzata ad effettuare indagini finanziarie nell’ambito di una procedura fallimentare.
Diversi curatori fallimentari hanno avanzato richieste agli Uffici di eseguire accertamenti patrimoniali e finanziari nell'ambito di giudizi riguardanti procedure concorsuali. Ma la GdF ricorda che tali indagini non possono essere svolte nemmeno se a richiederle è il giudice delegato; infatti occorre una espressa disposizione normativa che non è rinvenibile nelle norme riguardanti la procedura concorsuale.
Il Dl 193/2016, intervenendo sull’art. 32 del Dpr 600/1973, ha cancellato la presunzione relativa di maggiori compensi vigente per i prelevamenti non giustificati da parte di professionisti: la GdF specifica che la presunzione opera comunque nei confronti dei titolari di reddito di impresa ed i versamenti non giustificati vanno considerati come maggiori redditi per gli altri contribuenti.
Il collegato fiscale ha anche disposto che la presunzione per i versamenti non giustificati si applichi soltanto in corrispondenza di prelevamenti o importi riscossi per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5 mila euro mensili.
In particolare, dalla recente norma emerge che il contribuente dovrà giustificare i prelevamenti eccedenti la soglia giornaliera di 1.000 euro seppur inferiore a 5mila euro mensile; inferiori a 1.000 euro giornalieri ma che nel complesso superino la soglia mensile di 5mila euro.
Importante è il chiarimento sull’entrata in vigore di dette norme: interpellando anche la Direzione centrale Accertamento dell'agenzia delle Entrate, è stato ritenuto che le disposizioni del collegato fiscale abbiano carattere retroattivo e quindi siano applicabile a tutti i periodi di imposta ancora accertabili.
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