Nell’ipotesi di decreto penale di condanna notificato per compiuta giacenza, il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato, impone al giudice di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.
L’organo giudicante è infatti tenuto a verificare, sulla base delle idonee allegazioni dell'interessato, e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l'istante non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento.
E l’onere di idonea allegazione in capo all’imputato, in detto contesto, può essere inteso unicamente come esposizione del motivo della mancata conoscenza posto che, ove lo stesso fosse ritenuto un onere probatorio, “finirebbe, evidentemente, per pretendersi ancora una volta che sia l’interessato a dovere dimostrare la non conoscenza dell’atto, sì da ribaltare sul medesimo un onere incombente, invece, per quanto detto, sul giudice”.
E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 35443 depositata il 24 agosto 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".