Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in seguito al pronto ordine 11 novembre 2021, n. 239, fornisce chiarimenti sull’obbligo di restituzione dei documenti da parte del professionista.
Nello specifico, l’art. 2235, Codice Civile, dispone il divieto di ritenzione della documentazione ricevuta dal cliente, se non per il periodo strettamente necessario per la tutela dei propri diritti. Il suddetto articolo ha la finalità di prevenire abusi e scorrettezze nei confronti del cliente, specialmente nel periodo successivo al termine della prestazione.
Diversamente, il professionista potrà trattenere copia della documentazione ricevuta dal cliente, qualora essa sia ritenuta utile per dimostrare la prestazione svolta.
Inoltre, il Codice deontologico della professione prevede:
L’inosservanza dei suddetti doveri e obblighi determina una responsabilità per inadempimento in capo al professionista, con conseguente risarcimento dei danni in favore del cliente.
Tuttavia, il divieto non si estende ai documenti creati dal professionista: appunti di lavoro, fogli di calcolo, bozze di pareri, bozze di atti giuridici.
Infine, si rammenta che, l’obbligo di restituzione riguarda anche i documenti ricevuti da terzi per conto del cliente (dalla pubblica amministrazione, da uffici).
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