La restituzione degli atti al Pubblico Ministero da parte del Gip investito da una richiesta di emissione del decreto penale di condanna, basata su una ipotetica valutazione di applicabilità della particolare causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis del Codice penale, non può ritenersi consentita dal sistema processuale, concretizzando un’ipotesi di abnormità.
Difatti, le ipotesi in cui è da ritenersi prevista la possibilità di mera restituzione degli atti concernono i profili di legittimità del rito, di qualificazione giuridica del fatto o di idoneità e adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto.
Deve, pertanto, escludersi l'esistenza di uno spazio di discrezionalità ulteriore, correlato a diverse ragioni di opportunità.
Il Gip, ossia, risulta investito da una azione penale già esercitata nella particolare forma di cui all'articolo 459 comma 1 del Codice di procedura penale e, pertanto, lì dove non ritenga di emettere sentenza ai sensi dell'articolo 129 del Codice di procedura penale è tenuto, al di là delle suddette ipotesi, ad emettere il decreto penale oggetto di richiesta.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 15272 depositata il 28 marzo 2017.
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