Responsabilità penale per l'imprenditore che non giustifica la mancanza di cespiti

Pubblicato il 03 marzo 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8262 del 2 marzo 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un imprenditore avverso la decisione con cui era stato condannato, dai giudici di merito, per bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto non aveva giustificato la mancanza di alcuni beni dell'azienda dall'asse attivo concorsuale. L'imprenditore – si legge nella sentenza - “è posto in posizione di garanzia per la tutela del patrimonio d'impresa, cespite destinato alla soddisfazione delle pretese creditorie, ai sensi dell'articolo 2740 Codice civile”. Ne consegue la sua responsabilità in caso di mancato rinvenimento - all'atto della dichiarazione di fallimento - di beni e valori societari costituenti l'asse attivo, qualora tale mancanza “non sia da questi giustificata o non sia indicata la destinazione assegnata agli stessi”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy