Responsabile il condominio che non impermeabilizza il terrazzo

Pubblicato il 09 maggio 2015 Con sentenza n. 9294 depositata il 8 maggio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha accolto il ricorso di una s.n.c., volto ad affermare la responsabilità – negata in secondo grado – di un condominio in ordine ai danni da essa subiti per effetto di infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo condominiale.

Ha affermato in proposito la Cassazione – difformemente ai giudici di secondo grado – come nel caso di specie l'elemento soggettivo dell'illecito sarebbe stato provato non tanto dal contegno del danneggiante successivo all'evento lesivo (assenza di tempestivo intervento), quanto piuttosto a monte, ovvero, in ragione della mancata impermeabilizzazione del terrazzo, in violazione, dunque, della misura di diligenza qui oggettivamente richiesta.

Ha precisato infatti la Corte di legittimità come, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, la colpa si sostanzi nell'inosservanza di leggi, regole e discipline, nonché nell'obiettiva violazione degli aspetti di diligenza, prudenza e perizia a cui il soggetto deve improntare la sua condotta anche nei rapporti della vita di relazione.
Superata pertanto, in ambito civile, la concezione psicologica della colpa (di derivazione penalistica) – ha proseguito la Cassazione – deve dunque affermarsi il ruolo imprescindibile della diligenza quale criterio determinante della condotta da seguire ed, altresì, della responsabilità.

Ciò premesso, nel caso di specie dunque, l'omessa impermeabilizzazione del terrazzo condominiale depone per una connotazione in termini quantomeno di imprudenza e negligenza - pertanto di colpa – della condotta mantenuta dal condominio, da cui è poi conseguito l'evento dannoso delle infiltrazioni, le quali non si sarebbero invero verificate - in base ad un criterio di normalità - in presenza di una condotta diligente mediante la realizzazione delle richieste opere.
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