Rendita aggiuntiva per vittime amianto, novità per il 2021

Pubblicato il 28 settembre 2021

Il termine di presentazione delle domande, al fine di ottenere la rendita aggiuntiva per i malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti, è di tre anni, a pena di decadenza, decorrente unicamente dall’accertamento della malattia e valevole per ambedue le categorie dei destinatari della prestazione. L’inutile decorso di tale termine comporta l’estinzione del diritto alla prestazione per decadenza. Con decorrenza 1° gennaio 2021, inoltre, è stata soppressa l’addizionale a carico delle imprese prevista dalla normativa istitutiva del Fondo.

Ne dà notizia l’INAIL, con la circolare n. 25 del 27 settembre 2021.

Prestazioni economiche per le vittime dell’amianto, le novità

La prestazione trova fondamento nella L. n. 244/2007, co. 241 – 246, ed era stata disciplinata con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 gennaio 2011, n. 30. Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, diretta o a superstiti.

Successivamente, la L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto con l’art. 1, co. 356-359 numerose novità in materia di prestazioni economiche per le vittime dell’amianto erogate dall’Inail. La predetta legge, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha modificato le modalità di erogazione della prestazione, prevedendo che il pagamento della stessa avvenga mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento, superando il sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi. La legge, inoltre, ha fissato direttamente l’importo della prestazione nella misura del 15% della rendita in godimento e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Quanto ai soggetti beneficiari e ai criteri per la loro individuazione, valgono le precedenti disposizioni che individuano quali aventi diritto alla prestazione aggiuntiva i titolari di rendita diretta per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’INAIL e dal soppresso Ipsema o i loro superstiti.

Il comma 358, del citato articolo 1, tenuto conto delle modifiche intervenute in materia dal 1° gennaio 2021, disciplina inoltre la trattazione degli eventi denunciati fino al 31 dicembre 2020.

Malati di mesotelioma non professionale, prestazione una tantum

L’art. 1, co. 116, della L. n. 190/2014 ha introdotto per il triennio 2015-2017, in via sperimentale, la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”.

La predetta prestazione nella misura di euro 5.600 è stata estesa successivamente anche al triennio 2018-2020. L’art. 11-quinquies del D.L. n. 162/2019, convertito dalla L. n. 8/2020, ha infine disposto l’aumento dell’importo della predetta prestazione, fissando per l’intero periodo 2015-2020 la nuova misura in euro 10.000.

Per gli importi già erogati in misura pari a euro 5.600 è stata inoltre prevista la possibilità di richiedere l’integrazione dell’importo fino alla nuova misura di euro 10.000.

L’art. 1, co. 357, della citata legge, superando il carattere sperimentale dell’intervento, ha stabilito che:

Malati di mesotelioma non professionale, destinatari

Destinatari della prestazione continuano a essere tutti i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sempre sul territorio nazionale.

La finalità del beneficio, infatti, è quella di offrire essenzialmente un sostegno ai malati di mesotelioma a seguito della contrazione di tale patologia. È inoltre confermato l’importo della prestazione nella misura di euro 10.000 nonché, in caso di decesso dei malati, la possibilità di erogare la prestazione agli eredi.

Resta ferma, infine, la incumulabilità della prestazione una tantum con la prestazione aggiuntiva alla rendita di cui al punto precedente.

La Legge di Bilancio 2021, inoltre, ha previsto che per gli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020, e per i quali non sia decorso il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia, l’INAIL continui a erogare la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi.

Rendita aggiuntiva per vittime amianto, presentazione delle domande

Il malato o gli eredi devono presentare o far pervenire alla Sede INAIL competente in base al domicilio, con raccomandata A/R o PEC, apposita domanda per l’accesso alla prestazione. La prestazione è erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata alla domanda medesima risulta completa.

Qualora la domanda o la documentazione richiesta risulti incompleta, l’Istituto invita l’interessato a fornire le necessarie integrazioni entro il termine ordinatorio di 15 giorni. Il procedimento per la corresponsione della prestazione in esame resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante.

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