Con la consulenza giuridica n. 2 del 15 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito sollevato da una Associazione di farmacie circa il corretto trattamento fiscale da applicare, ai fini Iva, alle somme riconosciute alle farmacie a partire dal 1° marzo 2023.
La "remunerazione aggiuntiva" è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che all’articolo 1, comma 532, prevede il riconoscimento "a regime", a partire dal 1° marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, finalizzata a "salvaguardare la rete di prossimità rappresentata" da queste ultime.
Nello specifico, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
In attuazione della norma è stato emanato il decreto del Ministro della salute 30 marzo 2023, adottato di concerto con il MEF.
Nella consulenza giuridica in oggetto è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria di confermare se detta remunerazione sia un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell'IVA.
Al riguardo, l’istante richiama alcuni precedenti documenti di prassi con i quali l’Agenza delle Entrate aveva appunto chiarito che la "remunerazione aggiuntiva" spettante alle farmacie per il rimborso di farmaci erogati in regime di SSN, prevista dal "Decreto Sostegni", non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, soprattutto in quanto tale misura è stata pensata quale "misura di sostegno", riconosciuta "in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022" e "al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie”.
Questa conclusione è valida anche per la "remunerazione aggiuntiva" in favore delle farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197?
Nella consulenza giuridica n. 2/2023, l’Agenzia accoglie le conclusioni anticipate dalla Associazione di farmacie istante e ribadisce che la remunerazione aggiuntiva, prevista a regime dalla legge di Bilancio 2023, per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, è esclusa da Iva analogamente a quella inizialmente prevista a titolo sperimentale dal decreto Sostegni.
Infatti, l’Agenzia rileva che anche la remunerazione aggiuntiva “a regime” non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del tetto (articolo 1, comma 475, della legge n. 178/2020).
Inoltre, l'erogazione delle suddette somme avviene anche al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco.
Infine, un elemento di novità nella legge di Bilancio 2023 rispetto alla norma originaria è rappresentato dalla presenza di un tetto massimo di spesa, per cui l'erogazione viene meno in caso di esaurimento delle risorse ed è previsto anche il recupero delle somme eventualmente corrisposte.
Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia conferma che le conclusioni delle risposte n. 219 e n. 227 del 2022, circa la non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, sono valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023.
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