Rem, indicazioni per la presentazione della domanda
Pubblicato il 24 giugno 2021
Istituito con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il Reddito di Emergenza (Rem) è una misura di sostegno economico in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce ulteriori 4 quote per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021
L’Istituto previdenziale con il messaggio 24 giugno 2021, n. 2406, rende noti i termini e le modalità di presentazione delle domande di Rem.
Requisiti
Il Reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari che all’atto della presentazione della domanda posseggono congiuntamente i seguenti requisiti:
- la residenza italiana del richiedente;
- il reddito familiare, riferito al mese di aprile 2021 e determinato con applicazione del principio di cassa, deve avere un valore inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso. L’incremento della soglia del reddito familiare compete ai soli nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda abbiano dichiarato nella DSU di risiedere in un’abitazione in locazione.
- il valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare riferito all’anno 2020 deve essere inferiore a 10.000 euro. La soglia è elevata a 5.000 euro per ogni componente del nucleo successivo al primo. Nel caso di componente del nucleo in condizione di disabilità grave ovvero di non autosufficienza, la soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per componente;
- il valore dell’ISEE, attestato dalla DSU deve risultare inferiore a 15.000 euro. La DSU dovrà essere valida all’atto della presentazione della domanda.
Compatibilità del Rem
Le quote aggiuntive di Rem sono incompatibili:
- con le indennità Covid-19 di cui all’art. 10 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, e con le indennità previste per i lavoratori del settore agricolo e della pesca e le indennità previste per i collaboratori sportivi;
- con le pensioni dirette o indirette (sono esclusi l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di invalidità civile);
- con i redditi da lavoro dipendente qualora la retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima del reddito familiare;
- con il Reddito o la Pensione di cittadinanza.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate all’Inps, on line, dal 1° al 31 luglio 2021 utilizzando i consueti canali:
- collegandosi sul sito dell’istituto e accedendo con PIN, SPID, CNS, CIE;
- tramite gli Istituti di patronato.