A seguito dell'adozione nel nostro Paese dei principi di revisione Isa Italia, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha divulgato il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” con il quale si tenta di vedere in che modo tali principi impattino sulla relazione unitaria.
Si tratta di una bozza di relazione che potrà essere adottata dai collegi sindacali incaricati della revisione contabile. Il lavoro snello e di facile consultazione si conclude proprio con un facsimile di relazione unitaria, che si rivolge a tutti i commercialisti impegnati contemporaneamente nell’attività di sindaco e di revisore legale e che contiene indicazioni applicabili, quando possibile, anche all’organo di controllo monocratico (“sindaco unico”) delle Srl.
Il duplice incarico dei professionisti potrebbe portare alla redazione di due relazioni distinte, ma il fatto che molte volte tali attività sono svolte entrambe dall'organo collegiale richiede appunto la possibilità di redigere una relazione “unitaria” e integrata, contenente, in sezioni distinte, i risultati dello svolgimento dei doveri sindacali e gli esiti della revisione legale.
A tal fine, però, si devono gestire le differenze, dal momento che la relazione sulla vigilanza è a schema libero, mentre la relazione di revisione richiede il rispetto dei principi contabili di revisione Isa Italia e, dunque, ha uno schema predeterminato e rigido.
Inoltre, in una relazione unitaria devono essere gestiti in modo adeguato alcuni nodi peculiari del collegio sindacale incaricato della revisione legale, quali le proposte in ordine all'approvazione del bilancio, quando i risultati della revisione contengono un giudizio con modifica e il dissenso del sindaco.
Il documento, anche attraverso una serie di esempi, si propone di fornire utili indicazioni per la predisposizione della relazione unitaria, partendo dall'indicare lo schema da seguire, in cui sarà richiesta l'indicazione del “titolo”, dei “destinatari” e, dopo la necessaria premessa, la relazione si dividerà in due parti, una redatta ai sensi dell'art. 14, Dlgs 39/2010 (sezione A) e una (sezioni B.1, B.2 e B.3) riferibile alle attività sindacali, di cui al comma 2, dell'art. 2429 c.c., con l'indicazione finale di luogo, data e firma.
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