Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, forniscono soluzione ad un contrasto giurisprudenziale esistente in materia di diritto del lavoro sulla necessità o meno, per il socio lavoratore di cooperativa escluso dal rapporto associativo e licenziato, di impugnare la delibera di esclusione ed il licenziamento.
Posto che in capo al socio lavoratore di cooperativa sono collegabili due rapporti, quello associativo e quello di lavoro, le posizioni contrastanti nascono a causa del differente peso che viene dato a ciascuno dei due rapporti.
Un primo filone stabilisce che il socio lavoratore deve prima opporsi alla delibera di esclusione se vuole impugnare il licenziamento; senza l’opposizione alla delibera di esclusione diventa inammissibile per difetto di interesse l’azione proposta per impugnare il licenziamento.
L’altro orientamento, invece, riconosce, anche in assenza dell’impugnazione della delibera di esclusione, la tutela normale che deriva dal giudizio dell’impugnazione sul licenziamento (nei casi in cui è stata considerata inefficace la delibera di esclusione).
I magistrati, nella sentenza n. 27436/2017, dopo aver valutato il lato normativo della questione, ritengono che il collegamento negoziale tra i due rapporti – associativo e lavorativo – nella fase estintiva abbia un carattere unidirezionale.
In particolare, la cessazione del rapporto di lavoro non comporta il venir meno di quello associativo; ma la perdita della qualità di socio si ripercuote anche sul rapporto di lavoro trascinandolo con sè. E’ di conforto a tale tesi il comma 2 dell’art. 5 della L. 142/2001, per il quale il rapporto di lavoro non può sopravvivere a quello associativo.
Però il nesso di collegamento tra rapporto associativo e di lavoro, per quanto unidirezionale, consente di far emergere la rilevanza del rapporto di lavoro anche nella fase estintiva.
In conclusione, la mancata impugnazione della delibera di esclusione impedisce di ottenere la reintegra sul posto di lavoro (l’omessa impugnazione della delibera di esclusione ha effetti preclusivi sulla tutela restitutoria); tuttavia ciò non esclude la possibilità di chiedere una tutela risarcitoria, qualora l’atto di licenziamento risulti illegittimo.
E’ quindi possibile agire, impugnando il solo licenziamento, per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dello stesso. L’accoglimento di tale domanda non travolge gli effetti della delibera di esclusione.
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