Con sentenza n. 3723 del 21 febbraio 2006, la Corte di cassazione richiama un principio di diritto già espresso, in base al quale “in tema di azione di regresso dell’Inail ai sensi dell’articolo 112, Dpr 1124/1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro (...) la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all’articolo 112 si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione”.
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