Il Tar Lazio, Sezione terza, ha bocciato il ricorso proposto dall’Associazione provinciale forense di Bergamo ed altri professionisti, volto all’annullamento del Regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense l’11 dicembre 2015, relativo a rimborsi spese e gettoni di presenza dei Consiglieri nazionali.
Diverse sono state le cesure sollevate dagli Avvocati bergamaschi avverso detto Regolamento, tra cui il difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies Legge n. 241/1990, posta l’assenza, nella Legge professionale (n. 247/2012) di una previsione che abiliti il Cnf a determinare gli emolumenti in questione. Ed ancora, la violazione della citata Legge professionale per aver previsto, indistintamente, un determinato gettone di presenza per ogni giorno di adunanza, senza alcuna distinzione tra i ruoli dei componenti o tra adunanze mattutine o pomeridiane.
Il Tar Lazio tuttavia, con sentenza n. 4485 del 12 aprile 2017, ha giudicato inammissibile il ricorso de quo per difetto di interesse, inteso quale utilità ricavabile dall'accoglimento della domanda di annullamento. Specifica difatti il Tribunale che nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, pur in presenza di atti in ipotesi illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un vulnus al ricorrente, non essendo viceversa consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità.
Nel caso in esame, invece, attesa la pacifica ed attuale assenza di aggravi di spesa per la classe forense, i ricorrenti paiono invocare un inammissibile sindacato giurisdizionale di carattere oggettivo, non legato ad un vantaggio attuale e concreto detraibile dall'eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati.
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