Il regolamento aziendale in attuazione di un piano di welfare aziendale avente i caratteri di non revocabilità e della non modificabilità su indicazione unilaterale del datore di lavoro consente la piena deducibilità dei costi, ai fini IRES, sostenuti dalla Società, senza incorrere nel limite percentuale stabilito dall'art. 100, TUIR. Invero, l'atto negoziale, ancorché unilaterale, le cui erogazioni ivi previste costituiscono una obbligazione nei confronti dei lavoratori, ricadono appieno nella deducibilità integrale prevista dall'art. 95 del TUIR. Il parere dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, conferma la soluzione proposta dalla società istante, sia in termini di esclusione dal reddito da lavoro dipendente delle utilità disponibili ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettere f) e f-bis), che di piena deducibilità del costo sostenuto.
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