Registro su decreto ingiuntivo al fallito: imposta proporzionale

Pubblicato il 31 gennaio 2024

Il decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutività emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale.

Ciò che rileva, infatti, ai fini impositivi è la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione.

D'altra parte, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori ma non la elide nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.

Solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo.

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e successivo fallimento del debitore

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con sentenza n. 2734 del 30 gennaio 2024, pronunciata in riferimento a una causa in materia di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria.

La Suprema corte, in particolare, si è occupata di una vicenda in cui era stato emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Successivamente, vi era stata la dichiarazione di fallimento del debitore che aveva determinato - ad avviso del contribuente - la privazione della esecutività del decreto tassato.

Atto soggetto a imposta di registro proporzionale

Tuttavia, al provvedimento inizialmente adottato, e soggetto ad imposta proporzionale, non era sopravvenuta una decisione passata in giudicato di annullamento del provvedimento medesimo.

E secondo gli Ermellini, l'esegesi letterale della normativa esclude che la dichiarazione di fallimento possa essere assimilata alla sentenza passata in giudicato, alla conciliazione giudiziale o alla transazione stragiudiziale.

Il legislatore, a ben vedere, ha individuato specificamente le ipotesi in cui l'esecutività del decreto ingiuntivo viene meno, attribuendo di conseguenza il diritto al rimborso dell'imposta.

Inoltre, l'opponibilità o meno del decreto esecutivo alla massa dei creditori solo se divenuto già definitivo nel giorno dell'apertura della procedura, determina esclusivamente una limitazione soggettiva dell'esecutività e salva la possibilità di procedere nei confronti del debitore che sia tornato in bonis.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi del DPR del 26 aprile 1986, n. 131 artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando, ai fini impositivi, la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito - una volta tornato in bonis - poiché solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 DPR n. 131 del 1986".
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