Registrazione in termine fisso: termine allungato

Pubblicato il 29 agosto 2022

Più ampio il termine del TU del registro entro cui eseguire la registrazione degli atti in termine fisso, formati in Italia: la modifica è giunta con l’articolo 14 del D.L. n. 73/2022, convertito.

TU Registro: registrazione in termine fisso e in caso d’uso

Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR n. 131/1986) prevede che sono soggetti a registrazione in termine fisso, cioè entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione, gli atti indicati nella parte prima della tariffa allegata al medesimo decreto e, invece, in caso d'uso quelli della parte seconda della tariffa.

L’articolo 13 del DPR n. 131/1986 dispone che la registrazione in termine fisso va effettuata, inderogabilmente, entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto che, prima del Dl Semplificazioni, era pari a 20 giorni qualora gli atti si siano formati in Italia; i giorni sono 60 per gli atti formati all’estero. Genericamente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono individuati in quelli aventi un certo peso dal punto di vista della capacità contributiva.

Si deve procedere alla registrazione in caso d’uso quando un atto è depositato per essere acquisito presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative oppure presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, con esclusione delle ipotesi di deposito per adempiere a un’obbligazione di tali soggetti o di deposito obbligatorio per legge o regolamento.

Semplificando, la registrazione in caso d’uso garantisce maggiori tutele a tutte le parti coinvolte nello stesso contratto.

Vi sono, poi, una serie di atti (indicati nella tabella allegata al TU Registro) per i quali non c’è obbligo di registrazione nemmeno in caso d’uso (ad esempio, quelli formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, i contratti di lavoro subordinato, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico).

In ogni caso, chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

DL Semplificazioni e la modifica al termine fisso

Con il DL n. 73/2022 – Decreto Semplificazioni – è stato portato da 20 a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione in termine fisso di atti formati in Italia.

L’allungamento del termine deve intendersi operativo anche con riferimento alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (articolo 19, TU Registro): pertanto, le parti contraenti o i loro aventi causa e coloro nel cui interesse era stata richiesta la registrazione effettuano la registrazione nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che aveva originariamente registrato l’atto. Può essere il caso dell’avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto.

Dl Semplificazioni: abolita la vidimazione quadrimestrale del repertorio

Sempre in relazione all’imposta di registro, era vigente l’obbligo di iscrivere, da parte di certi soggetti, in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso: notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pa, cancellieri e segretari, ecc. I repertori dovevano essere presentati all’Agenzia delle Entrate per la vidimazione, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare.

L’articolo 1 del Dl n. 73/2022 elimina tale obbligo di presentazione per la vidimazione. Al suo posto entra un controllo “su iniziativa” dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Il soggetto che riceve la richiesta è tenuto a trasmettere il repertorio entro 30 giorni dalla data di notifica della stessa.

L’Agenzia può eseguire controlli anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

La mancata esibizione del repertorio nei termini indicati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.

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