Al contribuente che si accorge solo al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi 2020 che il tecnico che ha installato il registratore ha abbinato al dispositivo, per errore, una partita Iva diversa, sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 6, commi 2-bis e 3, Dlgs. n. 471/97.
Un’esercente attività di parrucchiere fa presente che ha fatto installare il registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati, adempimento obbligatorio dal 1° gennaio 2020. Ma l’installatore, per errore, ha abbinato al registratore la partita Iva di una tipolitografia anziché quella dell’interessata. L’errore è emerso solo al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi 2020; chiamata la ditta, si è provveduto ad inserire l’esatto codice dal 12 aprile 2021.
Contattata la tipografia, l’istante ha chiesto ed ottenuto di “segnalare sulla sua pagina di Fatture e Corrispettivi tutti i corrispettivi, uno per uno, accedendo alla sezione Monitoraggio Delle Ricevute Dei File Trasmessi nell'area di Consultazione e con la seguente indicazione nel campo Motivazione: "Invio non dovuto per errato abbinamento registratore di cassa. Corrispettivo di competenza della Partita Iva xxx”.
Inoltre, intende segnalare i corrispettivi effettivi di sua esclusiva competenza nella propria dichiarazione Redditi PF2021, così come risultano dalle chiusure del proprio registratore di cassa e dagli invii telematici effettuati, e i corrispettivi trasmessi seppure imputati alla tipolitografia per l’errore di abbinamento. Ritiene, pertanto, di non dover versare le sanzioni per mancato adempimento degli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni Iva.
Ma l’Agenzia, nel fornire la risposta n. 737 del 19 ottobre 2021, osserva che l’esercente non ha vigilato per oltre un anno sull’esatto funzionamento degli invii effettuati e sull’apparecchio.
A tal proposito ricorda che, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento agenziale n. 182017 del 28 ottobre 2016, in fase di attivazione del registratore viene dato l'input di trasmettere la richiesta di attivazione al sistema AE; la fine della procedura prevede che sia creato un QRCODE, disponibile nel sito delle Entrate, attraverso cui è possibile verificare, tra l’altro, i dati identificativi dell'esercente.
Quindi l’errore commesso durante l’installazione avrebbe potuto essere trovato molto tempo prima, ossia al momento della messa in funzione dell’apparecchio.
In conclusione, si verte in tema di mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) dei dati richiesti e vanno applicate le sanzioni del richiamato articolo 6, commi 2-bis e 3: 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione.
Tuttavia, non essendo ancora intervenuta alcuna formale contestazione, è possibile avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13, Dlgs. n. 472/1997.
In assenza del ravvedimento, però, vista la buona fede della contribuente, l’A.F. potrà valutare la presenza delle condizioni per applicare gli istituti che consentono di escludere o mitigare la sanzione in funzione dell'effettiva gravità della violazione.
Infine, esattamente i corrispettivi memorizzati dal registratore possono essere computati nella dichiarazione dei redditi dall’esercente.
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