L’INPS, con il messaggio 9 settembre 2020, n. 3275, fornisce le istruzioni procedurali per la gestione del rapporto assicurativo e contributivo dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, privi di apparato motore, iscritti nei “Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti”, nell’ambito del regime della Legge 26 luglio 1984, n. 413, recante “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”, la quale all’art. 4 individua le categorie di lavoratori marittimi che devono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS, mentre il successivo art. 5, elenca le navi a cui spetta l’applicazione del regime previdenziale dei marittimi.
Per effetto di quanto disposto dal succitato articolo 5, lettera e), Legge 26 luglio 1984, n. 413, l’Inps ha escluso dal giro degli assicurati al regime previdenziale marittimo, disciplinato dalla stessa Legge 26 luglio 2020, n. 413, i marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio.
Nello specifico, si pone l’attenzione sul diverso orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità. Difatti, come individuato nell’articolo 5, si concorda che nella nozione di navi rientrino anche i galleggianti con stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, con conseguente iscrizione al regime previdenziale, ex Legge 26 luglio 1984, n. 413, del personale marittimo imbarcato e munito di carte di bordo o di documenti equiparati.
Nel presente messaggio, l’INPS detta le istruzioni procedurali per il versamento dei contributi obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sui galleggianti aventi le caratteristiche sopra illustrate, stabilendo che i datori di lavoro interessati, armatori dei galleggianti, devono presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, per ciascuna nave gestita, utilizzando la procedura on-line di “Iscrizione e variazione azienda” presente nel sito dell’Istituto previdenziale. Si precisa che tale matricola deve essere utilizzata esclusivamente per l’assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio del galleggiante e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
Infine, i datori di lavoro dovranno utilizzare gli specifici codici tipo lavoratore in uso per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori marittimi, a copertura dei periodi di effettiva navigazione, in base ai termini indicati nell’art. 11, Legge 26 luglio 2020, n. 413.
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