Regime impatriati: opzione per estensione di altri 5 anni

Pubblicato il 12 ottobre 2021

In materia di regime fiscale per lavoratori impatriati, il Decreto Crescita, come successivamente modificato, ha previsto una estensione del periodo di favore per altri 5 anni se il soggetto, alternativamente:

La risposta n. 703 del 12 ottobre 2021 è stata fornita ad un contribuente - entrato nel regime degli impatriati dal 2019 e che applica la tassazione nella misura del
50 per cento del reddito imponibile – che chiede di poter effettuare l’opzione per l’estensione del regime agevolativo visto che la figlia minore compie 18 anni nel 2021.

L’Agenzia delle Entrate rammenta che l’articolo 1, comma 50, L n. 178/2020, ha modificato il decreto Crescita prevedendo l’estensione del beneficio anche alle persone fisiche che:

a) durante la loro permanenza oltre confine sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea;

b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;

c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati al 31 dicembre 2019.

L’adesione all’opzione richiede il pagamento di un importo pari al 10 o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, a seconda delle specifiche condizioni.

In particolare, la normativa stabilisce che i lavoratori dipendenti, se continuano ad avere la residenza fiscale in Italia, possono effettuare l’opzione anche mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Non sono ammessi ad esercitare l'opzione: gli sportivi professionisti; coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'Aire; i cittadini extra-comunitari.

Estensione del regime impatriati: devono decorrere i primi 5 anni

Nel caso prospettato dall’istante, l’Agenzia non ritiene che l’opzione per l’estensione possa essere effettuata nell’immediato: infatti non è avvenuto il decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Se il soggetto beneficia del regime speciale impatriati dal 2019, il 2023 rappresenta il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio e, quindi, il lasso temporale per esercitare l'opzione sarà dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, se persistono tutti i requisiti richiesti.

E’ necessario, si ricorda, che venga mantenuta la residenza fiscale in Italia per beneficiare del regime agevolato per gli ulteriori cinque periodi d'imposta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy