Tema della risposta ad interpello n. 215/2019 è quello di un socio superstite che prosegue, come ditta individuale, l’attività svolta in regime del margine dalla SNC che si estingue.
L’istante chiede conferma della possibilità di applicare il regime forfetario fin dall’inizio dell’attività previo esercizio dell’opzione per il regime ordinario IVA, senza l’effettivo utilizzo di quest’ultimo.
L’Agenzia rileva che l’istante, pur proseguendo l’attività di commercio di libri usati svolta dalla SNC, rappresenta un soggetto autonomo e distinto rispetto alla citata società anche se ne continua a svolgere la medesima attività, avvalendosi dell’azienda assegnatagli.
Con riferimento al caso prospettatole, l’Agenzia ricorda che già in passato (risoluzione n. 47/E/2006) ha avuto modo di precisare che in tale ipotesi è da escludere che possa configurarsi la trasformazione della società in impresa individuale in senso generico, ossia che la società, senza estinguersi, continui ad esistere sotto una diversa forma giuridica.
Pertanto, non può affermarsi che la SNC continui a esistere sotto la diversa forma giuridica di ditta individuale.
Di conseguenza, deve ritenersi irrilevante il regime IVA applicato precedentemente dalla SNC.
Secondo quanto si legge nella risposta n. 215/2019, dunque: “la ditta individuale è un nuovo soggetto che può applicare il regime forfetario de quo già a partire dal periodo d’imposta 2019 a condizione che sia costituita in detto periodo d’imposta e non abbia applicato il regime del margine. L’adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività nonché successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza delle relative causa ostative (rigo LM 21)”.
Non sarà necessario, pertanto, per la nuova ditta individuale, effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’adozione del regime forfetario, la normativa in materia deve intendersi riferita a soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine.
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