Regime forfetario, sì per il doppio rapporto di lavoro preesistente senza modifiche sostanziali

Pubblicato il 17 settembre 2019

L’Agenzia delle Entrate analizza la possibilità di considerare causa ostativa all’applicazione del regime forfetario il passaggio da un rapporto di collaborazione ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato.

Lo fa nella risposta n. 382 del 16 settembre 2019, con la quale risponde all’istanza avanzata da una dentista che esercita l’attività, oltre che come professionista, anche con contratti d’opera per una azienda sanitaria, come lavoratrice autonoma.

A seguito di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, l’azienda sanitaria dovrà assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendente, trasformando alla scadenza i contratti d’opera ancora in essere. La dentista vuole, quindi, sapere se può essere considerata causa ostativa all’applicazione del regime forfetario il passaggio da un rapporto di collaborazione ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche nel caso in cui la doppia tipologia di rapporto di lavoro (dipendente e autonomo) fosse preesistente all’entrata in vigore della causa ostativa, riformulata dalla Legge di bilancio 2019.

Regime forfetario: nessuna causa ostativa per i contratti preesistenti con lo stesso datore di lavoro

Nel formulare la sua risposta ad interpello n. 382/2019, l’Agenzia ricorda che la Legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario, riformulando alcune delle cause ostative all’applicazione dello stesso.

Nello specifico, la Legge n. 190/2014 (articolo 1, comma 5, lettera d-bis)) che ha introdotto tale regime fiscale agevolato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, elencava tra le cause ostative – così come poi riviste dalla Legge di bilancio 2019 – quella in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La questione è stata affrontata anche nella circolare n. 9/2019, nella quale si chiarisce che, nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo sia redditi di lavoro dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro, la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.

Con riferimento al caso di specie, osserva l’Agenzia, “non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”.

Infatti, il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 e continua ad esser tale senza subire alcuna modifica sostanziale.

Pertanto, l’istante può applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. La causa ostativa al regime forfetario, infatti, non trova applicazione se già prima della sua entrata in vigore il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo sia redditi di lavoro dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro.

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