L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 50/2024 ha chiarito alcuni aspetti del regime forfetario con riferimento ad un lavoratore, che a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si è trasferito in Italia nel 2024, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avviando una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero.
L’istante chiedeva chiarimenti in merito alle cause di esclusione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di bilancio 2015).
A suo avviso, il lavoratore riteneva di poter applicare il regime dei forfetari (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsi dalle relative disposizioni) in quanto non risultavano integrate, per il periodo di imposta 2024, le cause ostative di cui alle citate lettere d-bis) e d-ter), del comma 57, articolo 1.
Le suddette cause riguardano:
L’Agenzia delle Entrate, nel presupposto che il contribuente sia effettivamente residente all'estero nell'anno 2023, e che abbia intenzione di trasferire per l'anno 2024 la residenza in Italia e svolgervi la propria attività di lavoro autonomo nei termini descritti nell'istanza, ritiene che sia allo stesso applicabile il regime dei forfetari non configurandosi le due suddette cause di esclusione.
Nella risposta n. 50 del 22 febbraio 2024, infatti, è specificato che:
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