Regime forfetario, cause ostative per ex dipendente estero

Pubblicato il 23 febbraio 2024

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 50/2024 ha chiarito alcuni aspetti del regime forfetario con riferimento ad un lavoratore, che a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si è trasferito in Italia nel 2024, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avviando una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero.

L’istante chiedeva chiarimenti in merito alle cause di esclusione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di bilancio 2015).

A suo avviso, il lavoratore riteneva di poter applicare il regime dei forfetari (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsi dalle relative disposizioni) in quanto non risultavano integrate, per il periodo di imposta 2024, le cause ostative di cui alle citate lettere d-bis) e d-ter), del comma 57, articolo 1.

Le suddette cause riguardano:

  1. la previsione dell'esclusione dal regime dei forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro'';
  1. la previsione dell'esclusione dal regime dei forfetari nei confronti dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.

Regime forfetario per il lavoratore autonomo con cliente l’ex datore di lavoro

L’Agenzia delle Entrate, nel presupposto che il contribuente sia effettivamente residente all'estero nell'anno 2023, e che abbia intenzione di trasferire per l'anno 2024 la residenza in Italia e svolgervi la propria attività di lavoro autonomo nei termini descritti nell'istanza, ritiene che sia allo stesso applicabile il regime dei forfetari non configurandosi le due suddette cause di esclusione.

Nella risposta n. 50 del 22 febbraio 2024, infatti, è specificato che:

  1. non risulta configurata la causa di esclusione della lettera d-bis, in quanto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero, non sussistono i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato;
  2. analogamente non si configura anche l’altra causa di esclusione della lettera d-ter, in quanto il lavoratore non risulta in possesso di redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro nell’anno precedente, visto che, nella fattispecie, il rapporto di lavoro all’estero è cessato nel 2023, mentre l’attività in regime agevolato sarebbe avviata nel 2024.
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