Regime forfetario negato ai non residenti Ue

Pubblicato il 16 aprile 2020

Al soggetto residente in Paese non Ue, che svolge parte dell’attività in Italia, non è consentito fruire del regime forfetario.

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 106 del 15 aprile 2020, trattando il caso di un medico residente fuori dal territorio italiano ma che, a seguito della riduzione di orario lavorativo effettuata dall’ospedale in cui presta servizio, ha ottenuto l’autorizzazione a svolgere attività di lavoro autonomo in Italia (per 10 giornate al mese).

Alla richiesta di potersi avvalere del regime forfetario, l’Amministrazione finanziaria risponde con esito negativo.

Infatti, come previsto dall’articolo 1, comma 57, lettera b), L. n. 190/2014, i soggetti non residenti sono esclusi dallo strumento agevolativo ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Inoltre è richiesto che venga prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo.

Di conseguenza, nel caso prospettato, non ci sono i requisiti per poter fruire del regime forfetario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy