Al soggetto residente in Paese non Ue, che svolge parte dell’attività in Italia, non è consentito fruire del regime forfetario.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 106 del 15 aprile 2020, trattando il caso di un medico residente fuori dal territorio italiano ma che, a seguito della riduzione di orario lavorativo effettuata dall’ospedale in cui presta servizio, ha ottenuto l’autorizzazione a svolgere attività di lavoro autonomo in Italia (per 10 giornate al mese).
Alla richiesta di potersi avvalere del regime forfetario, l’Amministrazione finanziaria risponde con esito negativo.
Infatti, come previsto dall’articolo 1, comma 57, lettera b), L. n. 190/2014, i soggetti non residenti sono esclusi dallo strumento agevolativo ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Inoltre è richiesto che venga prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo.
Di conseguenza, nel caso prospettato, non ci sono i requisiti per poter fruire del regime forfetario.
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