Regime forfetario, escluso il professionista anche amministratore unico di Srl

Pubblicato il 31 maggio 2019

Ulteriori delucidazioni riguardo la possibilità di applicare, a partire dall’anno 2019, il nuovo regime forfetario previsto dalla Legge di bilancio 2019 sono rese dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 169/2019.

Un professionista, che deteneva due partecipazioni di minoranza in due Srl, nelle quali ricopriva il ruolo di amministratore unico per il quale percepiva compensi che costituivano la parte prevalente del suo reddito, chiede all’Agenzia conferma della possibilità di applicare il regime forfettario per il 2019, considerato che i compensi percepiti nell’anno precedente erano inferiori a 65mila euro.

Regime forfetario, modifiche alle cause ostative dalla Legge di bilancio 2019

Nella sua risposta n. 169/2019, l’Agenzia ricorda che la Legge n. 145/2018 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario, riformulando alcune delle cause ostative all'applicazione del regime fiscale agevolato, soprattutto con riferimento alla causa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

In particolare, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E/2019, ha poi chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;

2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Riguardo, invece, alla decorrenza della causa ostativa, si precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

Regime forfetario, sì nel 2019 ma escluso dal 2020 se non eliminate le cause ostative

L’Agenzia evidenza che la fattispecie rappresentata dall’istante integra la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 della Legge 190/2014. Infatti, sebbene la partecipazione posseduta nella Srl fosse di minoranza, la presenza dei familiari nella società determinava il controllo indiretto della stessa.

Tuttavia, per l’anno 2019, il contribuente può aderire al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel 2020.

Analogamente, l’Agenzia osserva come lo svolgimento dell’attività di professionista in forma autonoma e la qualifica di amministratore unico delle Srl dallo stesso indirettamente controllate, dalle quali proveniva la prevalenza dei suoi compensi, determinavano la diretta riconducibilità dell’attività effettivamente svolta dalle Srl controllate a quella di amministratore esercitata in via prevalente dall’istante.

Anche in questo caso, dunque, è evidente il ricorrere della seconda condizione che integra la causa ostativa, che nel caso non dovesse essere rimossa nel 2019 determinerebbe la fuoriuscita dell’istante dal regime forfetario a decorrere dal periodo d’imposta 2020.

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