Regime forfetario: condizioni per l’accesso

Pubblicato il 04 maggio 2023

L’Amministrazione finanziaria ricorda, nel fornire risposta ad un interpello, i paletti che precludono l’accesso al regime fiscale forfetario.

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate un contribuente residente in uno Stato Ue intende trasferirsi in Italia, spostando la residenza, ed aprire un’attività con partita Iva. L’istante fa presente di percepire, a titolo di pensione di vecchiaia, una somma annuale superiore a 30mila euro. Tale emolumento è esente da tassazione in base all'articolo 12 del Protocollo n. 7 ''Sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea'' allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tale situazione è di ostacolo - si chiede – ai fini dell’accesso al regime forfetario agevolato? Ne tratta la risposta n. 311 del 3 maggio 2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Regime forfetario: la normativa

E’ la legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 89, che ha fissato un regime fiscale agevolato - dei forfetari - dedicato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Nella specie, qui interessa quanto contenuto nella lettera d-ter) del comma 57, ai sensi del quale è inibito l’accesso al regime in parola ai “soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

Accesso al regime forfetario: il limite di 30.000 euro

A chiarire la portata di tale esclusione dal regime forfetario è intervenuta la circolare AdE n. 10 del 4 aprile 2016: il limite di 30.000 euro - introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016 - non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente. Tuttavia, continua la circolare, nel medesimo anno non deve essere stato percepito un reddito di pensione che, assimilato al reddito di lavoro dipendente, diviene rilevante per il raggiungimento della suddetta soglia.

È altresì rilevante l’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Si richiede, per la non applicabilità della causa di esclusione, che le cessazioni del rapporto di lavoro siano intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Pertanto, il beneficio del regime forfetario è precluso ai titolari di tali redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi.

Dunque – conclude la risposta agenziale 311/2023 - l’esistenza di una somma percepita a titolo di pensione, anche se esente da imposte in Italia, superiore alla soglia di 30.000 euro è di ostacolo all'applicazione del regime forfetario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy