Regime forfetario applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro senza modifiche sostanziali

Pubblicato il 24 aprile 2019

La Legge di bilancio 2019 ha riformulato le cause che inibiscono l’ingresso o la permanenza nel regime forfetario, cioè quel regime di favore destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Il regime forfetario, infatti, viene considerato il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste dalla legge.

Proprio le suddette modifiche alle cause che possono impedire l’accesso al regime premiale hanno generato alcuni dubbi interpretativi, che sono stati sciolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 10 aprile scorso.

A seguito di tale documento di prassi, sono comunque pervenute all’Amministrazione finanziaria diverse istanze di interpello da parte di contribuenti che, trovandosi in determinate circostanze, hanno chiesto se possono o meno operare nel 2019 con il regime forfetario.

Due di questi quesiti sono stati affrontati nelle risposte a interpello n. 115 e 116 del 23 aprile 2019, aventi ad oggetto proprio le cause ostative all’applicazione del regime forfetario, di cui all’art. 1, c. 57, lettera d- bis) della l. n. 190/2014, come modificato dalla Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).

Regime forfetario, cause ostative

Oltre ad aver introdotto come unica condizione di accesso al regime premiale, quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro, la Legge di bilancio 2019 ha rivisto alcune cause di esclusione specificando che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La circolare n. 9/2019, al riguardo, ha escluso espressamente dall’ambito di applicazione della causa ostativa i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.

Se, però, come nel caso dell’interpello n. 115/2019, il contribuente, tra il 2017 e il 2018, ha svolto il praticantato obbligatorio per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, percependo un compenso sotto forma di borsa di studio, e nei prossimi anni fatturerà prevalentemente nei confronti del proprio dominus, secondo l’Agenzia, questa circostanza non integra la causa ostativa prevista dalla legge.

Nella risposta n. 116/2019, invece, l’Agenzia analizza il caso di un contribuente che esercita da alcuni anni l’attività di medico chirurgo, per la quale percepisce dalla Usl un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo, e l’attività di “continuità assistenziale” (ex guardia medica), per la quale percepisce dalla stessa Usl un reddito di lavoro dipendente.

Con riferimento al caso di specie, le Entrate ritengono che se per l’intero periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permane senza subire alcuna modifica sostanziale, il regime forfetario è applicabile.

Viceversa, nel caso in cui il duplice rapporto dovesse subire modifiche sostanziali tali da traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa prevista dalla norma e ciò comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la modifica sostanziale.

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