Con circolare del 19 dicembre 2024, il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni sul regime fiscale dei procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alla luce del Decreto legislativo n.149/2022 e del Decreto correttivo al processo civile (D. Lgs. n.164/2024).
La riforma del processo civile - si rammenta - ha introdotto un procedimento unitario dedicato alle questioni familiari, con la finalità di semplificare e unificare le procedure precedentemente regolate da norme separate.
Nel documento, viene chiarito che il regime fiscale di tali procedimenti prevede il pagamento del contributo unificato, il cui importo varia a seconda del valore e della tipologia del procedimento, salvo specifiche esenzioni previste da norme speciali.
Sono confermate alcune esenzioni importanti, come quelle relative ai procedimenti riguardanti il mantenimento dei figli, anche maggiorenni, e agli atti connessi ai procedimenti di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, che restano esenti da bolli, imposte di registro e altre tasse.
Tuttavia, tale regime non si applica ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, per i quali, in mancanza di espressa previsione, è disposta solo l’esenzione dal contributo unificato, restando dovute altre spese procedurali.
Il documento spiega, inoltre, che è possibile cumulare in un unico procedimento le domande di separazione e divorzio, con la conseguente somma dei contributi unificati dovuti per ciascuna domanda.
Le domande cumulate, nel dettaglio, comportano la somma dei contributi unificati: €43+43 per procedimenti congiunti e €98+98 per quelli contenziosi, seguendo il principio del cumulo oggettivo delle richieste nello stesso processo.
Per quanto riguarda le domande riconvenzionali (come l’addebito o l’assegno di mantenimento), queste seguono lo stesso regime fiscale delle domande principali. Questo è regolato dall’art. 13, comma 1, lett. b), Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, con un contributo unificato fisso di €98.
Tale disciplina, specifica per i procedimenti di famiglia, prevale sulle norme generali che collegano il contributo al valore o all’ampliamento del processo. Normative precedenti sono superate.
I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio possono essere soggetti a un trattamento fiscale diverso, in base alla natura delle richieste presentate.
E così, le domande congiunte per modificare le condizioni di separazione o divorzio seguono un regime fiscale specifico. Se riguardano solo contributi economici per i coniugi o la responsabilità genitoriale, il contributo unificato è di €43, con esenzione per le altre spese.
Per modifiche relative esclusivamente alla prole, il procedimento è esente sia dal contributo unificato che da altre spese.
Nei procedimenti contenziosi di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, il contributo unificato è di €98 se le cause riguardano contributi economici per i coniugi o la responsabilità genitoriale, beneficiando comunque di esenzioni previste dall’art. 19 L. n.74/1987.
Se la modifica riguarda esclusivamente la prole, il procedimento è esente dal contributo unificato e da altre spese.
Infine, viene fatto riferimento anche i procedimenti relativi alla tutela economica dei figli e all’esercizio della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio, che godono di agevolazioni fiscali specifiche.
E così, i procedimenti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o congiunti, inclusi quelli per modifiche, sono esenti dal contributo unificato, anche se riguardano prole maggiorenne. Tuttavia, restano dovute le anticipazioni forfettarie e altre eventuali spese procedurali.
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