Nell’ambito del c.d. “Collegato fiscale” (DL n. 124/2019) alla Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha previsto una sostanziale rivisitazione delle disposizioni in materia di compensazione dei crediti da imposte dirette ed Irap. In particolare, le regole stabilite per la compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap vengono ora “allineate“ a quelle vigenti in materia di Iva; conseguentemente, la possibilità di effettuare la compensazione “orizzontale” di detti crediti - per importi superiori a 5.000 euro annui - presuppone l’obbligo di “preventiva” presentazione della dichiarazione dei redditi. Di grande impatto, sul piano operativo, è anche la disposizione che ha disposto un ampliamento della platea (includendo i contribuenti non titolari di partita Iva) dei soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ai fini della presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Ulteriori novità hanno riguardato, tra gli altri, il divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante ed il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati Vies.
Nella sua nuova formulazione, l’articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997 dispone ora che:
“la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
Conseguentemente, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e addizionali, all’Irap ed alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito (in luogo del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito). Analogamente alle disposizioni vigenti in materia di Iva, la nuova misura non si applica alle compensazioni “verticali o interne” né alle compensazioni “orizzontali” di crediti di imposta per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui: per queste ultime restano valide, infatti, le disposizioni in vigore.
In merito alla verifica del “superamento” del limite di 5 mila euro anni, nella risoluzione n. 110/E/2019 è stato precisato che “... sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24”. Ad esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione un credito IRES (codice tributo 2003) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione “non” dovrà essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito IRES. Ciò in quanto tale compensazione è espressamente prevista dall’articolo 4, comma 3 del D.L. n. 69/1989, senza la necessità che venga esposta nel modello F24. Detta disposizione prevede che “le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata”. Si tratta, generalmente, delle compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della “medesima” imposta (c.d. "compensazione verticale"), relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito.
Inoltre, nello stesso documento di prassi sono stati indicati i “codici tributo” dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti “pregressi” afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.
Resta fermo che per la compensazione “orizzontale” dei crediti - relativi alle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive dell’Irpef e all’Irap (ma anche all’Iva) - di importo superiore a 5.000 euro annui, è necessario che la dichiarazione sia munita del visto di conformità (rilasciato da un soggetto abilitato) o della sottoscrizione “alternativa” del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del cod. civ.. Sono, invece, “esonerati” dall'apposizione del visto di conformità i soggetti ISA con un livello di affidabilità almeno pari a “8”: per questi, si ricorda, l’esonero dal visto di conformità è previsto per la compensazione dei crediti tributari di importo non superiore a 20.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap (ovvero a 50.000 euro annui relativi all’Iva). Il contribuente che rientra in detti casi dovrà barrare l’apposita casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, presente nel frontespizio dei modelli di dichiarazione dei redditi.
Una strada percorribile al fine di poter accedere, quanto prima, alla compensazione dei crediti emergenti dalla dichiarazione potrebbe essere quella di presentare da subito (ossia a partire da maggio) una prima dichiarazione, rimandando ad una “correttiva nei termini” eventuali correzioni alla stessa; è chiaro che ove da quest’ultima emergesse un minor credito già utilizzato in compensazione, si incorrerebbe nell’applicazione delle sanzioni previste in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente. Occorre porre, dunque, particolare attenzione nel caso si scelga di adottare soluzioni alternative.
Ancora, in materia di visto di conformità, nel corso degli incontri di inizio anno con la stampa specializzata (Telefisco 2020), i funzionari dell’Agenzia delle entrate hanno fornito le seguenti precisazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 23 del DM 31 maggio 1999, n.164:
Visto del professionista per dichiarazioni e scritture contabili predisposte e tenute dal contribuente |
le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere trasmesse e tenute dal contribuente a “condizione” che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista che appone il visto di conformità. Conseguentemente, nei modelli di dichiarazione occorre indicare, nella casella "Soggetto che ha predisposto la dichiarazione", il codice "1" se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, ovvero il codice "2" se la dichiarazione è stata predisposta dal professionista che effettua l'invio;
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Visto rilasciato da un RAF |
il visto di conformità può essere rilasciato da un responsabile dell'assistenza fiscale (cd. RAF) di un CAF - impresa su dichiarazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate a maggioranza dalle stesse organizzazioni socie del CAF. |
Un aspetto che si vuole qui segnalare - sempre in materia di visto di conformità - riguarda un documento del CNDCEC (informativa n.8 del 28.01.2020) nel quale i commercialisti sottopongono all’attenzione dell’Agenzia delle entrate alcune casistiche in cui si ritiene applicabile la causa di “non punibilità” del professionista. In particolare, con riferimento ai visti rilasciati antecedentemente alla risoluzione n. 99/E/2019, le condotte che devono ritenersi tenute in buona fede e, dunque, non punibili in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede, sono riconducibili ai casi in cui:
il professionista che ha apposto il visto rivestiva la qualifica di rappresentante legale, collaboratore o dipendente (ma non anche di socio) della società di servizi contabili, società tra professionisti o associazione professionale che ha trasmesso la dichiarazione;
la dichiarazione vistata è stata trasmessa da una società semplice o associazione professionale partecipata per più della metà da soggetti iscritti nell'albo degli avvocati;
il professionista che ha apposto il visto dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 21 del DM 164/1999, compresa la copertura continuativa della polizza assicurativa.
A fronte di tali segnalazioni, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che sta valutando l'opportunità di emanare un'apposita “comunicazione di servizio”, ad uso interno, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nell'attività di controllo da parte degli Uffici competenti per territorio.
Ancora, in materia di compensazioni, si sottolinea che i funzionari dell’Agenzia delle entrate hanno precisato che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa (da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) non è soggetto all'obbligo di “preventiva” presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi, in quanto tale prescrizione si riferisce esclusivamente ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap. L'utilizzo in compensazione di detti crediti, invece, è soggetto all’altro nuovo obbligo ossia quello di presentare il modello F24 “esclusivamente” attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Occorre, infine, rammentare che l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione non coinvolge la dichiarazione dei sostituti d’imposta; conseguentemente, dette disposizioni in materia di compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui non dovrebbero applicarsi ai crediti emergenti dal modello 770.
Sul piano temporale, le nuove regole si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019” (ossia quelli emergenti dalla dichiarazione 2020). Così, ad esempio, se la Alfa S.r.l. dispone di un credito Ires 2019 risultante dal modello redditi 2020 di 8.500 euro, la stessa potrà:
fino all’importo di 5.000 euro, utilizzare “liberamente” il credito a partire dal 1° gennaio 2020;
per i restanti 3.500 euro, utilizzare in compensazione orizzontale l'ammontare, previa presentazione della dichiarazione; se la stessa viene presentata il 31 agosto 2020, sarà possibile utilizzare in compensazione “orizzontale” il suddetto ammontare a partire dal 10 settembre 2020.
Occorre, infine, rammentare che – così come dalla risoluzione 110/E/2019 - le nuove disposizioni in materia di compensazione orizzontale non si applicano ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive e Irap.
In tal modo, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui saranno “rigenerati” quali crediti del 2019 e, quindi, soggetti alle nuove regole. Per i crediti IVA, naturalmente, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018 considerato che, per tali crediti, la prescrizione in argomento fu introdotta dall’articolo 10 del D.L. n. 78/2009.
Compensazione crediti maturati dal periodo d’imposta 2019 relativi a imposte sui redditi e Irap (comprese addizionali e imposte sostitutive) |
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Importi fino a 5.000 euro |
Compensazione dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito |
Importi superiori a 5.000 euro |
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Ulteriore novità ha riguardato l’estensione a “tutti” i contribuenti dell’obbligo di presentare il modello F24 contenente compensazioni esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Modificando l'articolo 37, comma 49-bis del D.L. n. 223/2006, infatti, viene esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia per la presentazione degli F24 contenenti compensazioni “orizzontali” dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive e all’Irap nonché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello redditi. Restano fuori da tale obbligo gli “altri crediti” (ad esempio, i contributi previdenziali).
Per la presentazione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni diventa, quindi, un obbligo “generalizzato” l’utilizzo dei sistemi telematici delle Entrate (in passato tale obbligo - per i contribuenti non titolari di partita Iva - era circoscritto ai soli F24 “a saldo zero” e per particolari crediti d’imposta agevolativi). Tale obbligo riguarda ora anche la compensazione dei crediti tipici dei “sostituti d’imposta” (ad esempio, quelli finalizzati al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati), a prescindere dal possesso della partita Iva.
Al riguardo, si rammenta che - a seguito dell’articolo 15 del Dlgs. n. 175/2014 - il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute. Per effetto del D.L. n. 124/2019, quindi, viene superato il precedente orientamento di prassi (risoluzione n. 68/E/2017) con il quale si escludevano dall’obbligo di utilizzo dei sistemi telematici delle Entrate le compensazioni di crediti rimborsati dai sostituti d’imposta. Resta ferma, tuttavia, l’esclusione dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (anche per i soggetti non titolari di partita Iva) degli F24 contenenti compensazioni tra crediti e debiti della stessa imposta (cd. compensazioni “verticali”).
Si osserva che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici dall’Agenzia:
direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
avvalendosi di un intermediario abilitato (articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998).
Modalità di invio del modello F24 |
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F24 web |
Servizio che consente di compilare ed inviare telematicamente il modello F24 direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC. |
F24 online |
Servizio che consente di inviare telematicamente il modello F24 attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile oppure tramite programmi disponibili sul mercato. |
F24 intermediari |
Servizio riservati agli intermediari (professionisti, associazioni, CAF, ecc.) che:
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Resta fermo che l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate “non sussiste” qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una “mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24” (risoluzione n. 110/E/2019). Così, ad esempio, se nello stesso F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento. Tuttavia, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 110/E/2019).
Presentazione modello F24 - crediti maturati dal periodo d’imposta 2019 |
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Casi |
Soggetti titolati partita Iva |
Soggetti non titolati partita Iva |
F24 con saldo a “debito” senza compensazioni |
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F24 con compensazioni e saldo a “debito” |
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo). |
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F24 a saldo zero |
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Crediti d’imposta agevolazioni |
Sul piano temporale, le novità relative l’utilizzo generalizzato dei servizi telematici dell’Agenzia si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019” (ossia emergenti dalla dichiarazione 2020); per i crediti maturati nel 2018 restano ferme le precedenti modalità di compensazione.
Sempre allo scopo di rafforzare le misure di contrasto alle indebite compensazioni, è stata introdotta una specifica disciplina sanzionatoria (il “comma 49-quater” all’articolo 37 del D.L. n. 223/2006) “da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili”. A tal fine, si rammenta che - a norma dell’articolo 37, comma 49-ter del D.L. n. 223/2006 - l’Agenzia delle entrate può sospendere, per 30 giorni, il modello F24 al fine di verificare se sussistono “profili di rischio” in relazione alle compensazioni.
Pertanto, se a seguito della suddetta attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelano (in tutto o in parte) “non utilizzabili” in compensazione, l'Agenzia delle entrate ne dà pronta comunicazione telematica (entro 30 giorni) al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e, nel contempo, irroga una sanzione, per “ciascun” F24 scartato:
“proporzionale” (pari al 5% dell'importo), nel caso si tratti di importi fino a 5.000 euro;
ovvero, “fissa” (pari a 250 euro), in presenza di importi superiori a 5.000 euro.
Detta disposizione sanzionatoria si applica per “ciascuna delega” di pagamento scartata - a decorre dagli F24 presentati a marzo – e non ammette l’applicazione delle disposizioni in materia di “cumulo giuridico e continuazione” di cui all’articolo 12 del Dlgs. n. 472/1997. Il riferimento a “ciascuna delega” comporta che, nel caso in cui siano scartate più deleghe di pagamento, le sanzioni saranno irrogate in relazione a ciascuna di esse, mentre, se all’interno dello stesso modello F24 si individuano più compensazioni “a rischio”, la sanzione verrà irrogata una sola volta in quanto lo scarto è riconducibile ad una unica delega.
Dell’F24 scartato viene data comunicazione al soggetto che ha inviato la delega stessa, quindi al contribuente o all’intermediario. Nei 30 successivi al ricevimento della comunicazione, il contribuente:
se rileva “elementi non considerati o valutati erroneamente”, può fornire chiarimenti all'Agenzia;
è tenuto ad effettuare il pagamento delle sanzioni.
Se il pagamento non viene effettuato, la sanzione viene iscritta a ruolo e contestata mediante cartella. E’ chiaro che l'iscrizione a “ruolo” della sanzione non viene eseguita se il contribuente paga la somma dovuta (la sanzione o le sanzioni, in caso di pluralità di violazioni) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Non è prevista, invece, alcuna possibilità di definizione agevolata delle sanzioni. Sul piano temporale, l'agente della riscossione “notifica” la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Vengono, tuttavia, demandate ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate le relative disposizioni di attuazione.
Compensazione orizzontale “limitata” anche per i soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ovvero di esclusione dalla banca Vies. Come noto, il provvedimento del 12/06/2017, n. 110418 stabilisce, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 15-bis del DPR n. 633/1972, che nei confronti dei titolari di partita Iva sono effettati riscontri e controlli (formali e sostanziali) sull’esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva. I riscontri ed i controlli sono effettuati applicando i diversi criteri di valutazione del rischio, sulla base delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche o private. Conseguentemente, ai fini del provvedimento di cessazione della partita Iva, l’analisi del rischio è attuata attraverso procedure “automatizzate” ed eventualmente mediante l’esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività.
Analogamente, nel caso in cui dai controlli venga constatato che il contribuente, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, abbia consapevolmente effettuato operazioni “intracomunitarie” in un contesto di frode Iva, l’Ufficio - valutata la gravità del comportamento - può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati Vies rendendo invalida la partita Iva nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010. Un’ulteriore causa di esclusione dalla banca dati Vies arriva dalla norma di cui al comma 7-bis del citato articolo 35 del DPR n. 633/1972, secondo cui:
“si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo”.
Anche in tale situazione, l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.
In tale eventualità, però, non dovrebbe venir meno la possibilità di compensazione dei crediti Iva, non essendo tale fattispecie espressamente richiamata dall’articolo 2 del D.L. n. 124/2019.
Ciò premesso, viene stabilito che ai soggetti destinatari di un provvedimento di “cessazione” della partita Iva è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione “orizzontale” nel modello F24 (con altre imposte o contributi), a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo, anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. Tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulta cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento. Nella relazione al decreto si evidenzia che i suddetti crediti potranno essere oggetto solo della richiesta di rimborso ovvero essere riportati quale “eccedenza pregressa” nella dichiarazione successiva. Allo stesso modo, i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, destinatari di un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies, non potranno avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti Iva. Attenzione, però, che - in quest’ultimo caso - il divieto di compensazione orizzontale, a partire dalla data di notifica del provvedimento, è circoscritto ai soli crediti Iva. L’esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le “irregolarità” che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione dal Vies. Sul punto, i funzionari dell’Agenzia hanno precisato che la «riabilitazione» all'effettuazione delle compensazioni orizzontali di crediti Iva è direttamente connessa alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. Resta fermo che, qualora il contribuente proceda ugualmente all’utilizzo in compensazione dei crediti, in violazione di quanto sopra previsto, il modello F24 è “scartato” e comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso l’F24 mediante apposita ricevuta. Si ricorda che tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nell’ F24 scartato si considerano non eseguiti.
Da ultimo, si rammenta che è “vietato” il pagamento del debito accollato mediante compensazione di crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario. La nuova disposizione, quindi, va a completare il quadro normativo di cui all’articolo 8 della Legge n. 212/2000, accogliendo l’indicazione fornita dalla prassi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito della risoluzione n. 140/E/2017. In particolare, il D.L. n. 124/2019 stabilisce ora che - ferma restando la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge - onde prevenire comportamenti fraudolenti, per il pagamento del debito tributario non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollante, compresa qualunque forma di compensazione. Viene, così, espressamente vietato l’utilizzo della compensazione in caso di pagamento conseguente ad accollo di un debito d’imposta altrui. Riguardo l’aspetto “sanzionatorio”, viene disposto che, laddove i versamenti siano eseguiti in violazione delle suddette disposizioni, gli stessi si considerano come “non avvenuti” a tutti gli effetti di legge, generando le conseguenti sanzioni (articolo 13 del Dlgs. n. 471/97) in capo ai soggetti coinvolti. Occorre, a tal fine, distinguere la posizione dell’accollato da quella dell’accollante:
in capo all’accollante sono comminate le sanzioni pari al 30% del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, ovvero dal 100% al 200% dell’importo, ove il credito sia inesistente (articolo 13, commi 4 o 5, del Dlgs. n. 471/1997);
in capo all’accollato è comminata una sanzione pari al 30% del dovuto di cui all’articolo 13, comma 1 del Dlgs. n. 471/1997, oltre al recupero dell’imposta non versata e dei relativi interessi.
Per l’imposta e gli interessi, l’accollante è “coobbligato” in solido con l’accollato. Gli “atti di recupero” del credito indebitamente utilizzato (comprensivi di sanzioni, imposta non versata e interessi) dovranno essere notificati - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione dell’F24. Sarà un apposito provvedimento a definire le modalità tecniche di attuazione della nuova norma.
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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