Regali al dipendente 2009. Liberalità ora tassate ora no e voucher per lanciarsi nel vuoto

Pubblicato il 03 dicembre 2009

Non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente - costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro – le “…erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172...”.

Dal 28 maggio 2008, questa regola di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 51 del TUIR, che consentiva di non fare soggette a tasse e contributi le erogazioni liberali, anche in danaro, destinate ai lavoratori (tutti) in occasione di festività o ricorrenze nel limite annuo di 258,23 euro (appunto 500.000 lire), è stata soppressa con l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 93/2008. A seguito di ciò, le Entrate (circolare 59/2008) hanno riconosciuto ancora la detassazione del pacco regalo ma nelle ipotesi di applicabilità della c.d. “franchigia dei fringe benefit”.

In particolare, per effetto della soppressione, le erogazioni liberali concorrono, dice il documento 59/E/2008, alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell’articolo 51 del TUIR. Ora, il comma 3 dell’articolo esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; la medesima norma stabilisce, inoltre, che se detto valore è superiore al limite indicato lo stesso concorre interamente a formare il reddito. La previsione fornisce i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura, stabilendo una soglia di detassazione e che i medesimi criteri debbano essere utilizzati anche se il benefit consiste in una erogazione liberale in natura.

Pertanto, con l’abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi di essi) possono rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Peraltro, sempre ai sensi del comma 3 dell’articolo 51, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.

Il 2009 lascia intanto in eredità, a pochi fortunati lavoratori dipendenti di alcune aziende con datori originali, una sorpresa: un link a un voucher per un ingresso in una Spa o per una cena in un ristorante di nouvelle cuisine o, ancora, per una giornata di rafting, o, infine, per lanciarsi dal paracadute. Pittoresco.

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