Redditometro, nella circolare 24/E le istruzioni operative per scovare le posizioni a rischio evasione

Pubblicato il 01 agosto 2013 Porta la data del 31 luglio 2013 l’attesa circolare operativa dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione dell’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 38, commi da 4 a 7, del Dpr n. 600/1973.

A distanza di più di tre anni dal Dl n. 78/2010 (art. 22), convertito con la legge 122/2010, che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, e ben sette mesi dopo l’emanazione del decreto attuativo Mef del 24 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E/2013, rende disponibile le indicazioni operative sul nuovo strumento accertativo, al fine di intercettare le posizioni a maggior rischio di evasione fiscale.

Vi si legge che le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per l’anno 2009 e seguenti, per i quali risulta superato il precedente impianto normativo, che rimane valido, dunque, solo per i controlli relativi ai periodi d’imposta anteriori.

L’Agenzia ritiene che le novità introdotte con la nuova circolare vanno ad incrementare il patrimonio dei dati già presenti in Anagrafe tributaria, che ultimamente è risultato notevolmente arricchito anche grazie all’obbligo di comunicazione telematica sempre all’Agenzia dei dati rilevanti ai fini Iva effettuate nei confronti del consumatore finale (cosiddetto spesometro).

Il fulcro del nuovo accertamento sintetico per le persone fisiche è quello di evidenziare una difformità sospetta tra la capacità di spesa dimostrata dal contribuente e il suo reddito dichiarato. Ovviamente, non tutte le spese indicate nel DM del 24 dicembre 2012 dovranno essere pesate con lo stesso grado di importanza e in relazione, poi, alle spese basate sulle medie statistiche Istat è sempre ammessa la prova contraria da parte del contribuente.

Si individuano così 5 macrocategorie di spese che devono essere tenute in considerazione per la ricostruzione del reddito del contribuente: le spese certe, le spese per elementi certi, la quota relativa agli incrementi patrimoniali, la quota di risparmio formatasi durante l’anno e le spese per beni e servizi di uso corrente.

Nella fase di preselezione del contribuente da accertare verranno tenuti in considerazione solo gli elementi di spesa certa (prime 4 voci), mentre le spese per beni di uso corrente, riferite alla media Istat ottenuta dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie, verranno considerate solo in sede di contraddittorio ed esclusivamente nel caso in cui il contribuente non sia stato già in grado di fornire tutti gli elementi necessari a chiarire la regolarità della propria posizione.

Dunque, in fase di selezione, se il reddito dichiarato si discosta in misura superiore a un quinto di quello sinteticamente determinato il Fisco può convocare il contribuente per il contraddittorio. Nel caso in cui quest’ultimo riesca a motivare le spese certe attribuitegli, la fase di controllo si esaurisce; in caso contrario, si passa al contraddittorio vero e proprio e all’analisi delle spese per beni e servizi di uso corrente. Per vincere le presunzioni delle spese medie Istat, il contribuente potrà offrire anche semplici argomentazioni logiche, purchè sostenibili, anche se non supportate da documentazione.

Nella fase di selezione, il Fisco dovrà poi evitare di prendere in considerazione posizioni caratterizzate da marginalità economica.

Pertanto, dall’analisi delle suddette voci di spesa, ne deriva che saranno considerate posizioni a maggior rischio di evasione solo quelle che evidenziano uno scostamento significativo tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata.

Secondo quanto previsto nella circolare n. 24/E, la nuova disciplina per la determinazione sintetica del reddito si basa su alcune regole precise:

la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto ciò che è stato speso nel periodo d’imposta è stato finanziato con i redditi dello stesso periodo. L’onere probatorio è a carico del contribuente;

a ciò si affianca la presunzione, altrettanto importante, basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva costruita sull’analisi di campioni significativi di contribuenti;

il contribuente, in entrambi i casi, è tutelato da una “clausola di garanzia”: l’accertamento sintetico è consentito solo nel caso in cui lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari al 20%;

il contribuente, infine, è ulteriormente garantito anche dalla possibilità di fornire elementi di prova a suo favore per giustificare un tale scostamento sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.
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