Il decreto del Ministero dell'Economia datato 16 settembre 2015, recante disposizioni per l'”Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011”, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 223 del 25 settembre 2015.
Si tratta di un nuovo provvedimento attuativo delle disposizioni in materia di redditometro da applicare per le annualità a partire dall'anno 2011, che fa seguito al precedente Dm del 24 dicembre 2012, in vigore per gli accertamenti su 2009 e 2010.
Il decreto che, dunque, rappresenta l’evoluzione del primo strumento applicativo del redditometro di seconda generazione, incorpora le disposizioni operative imposte dal Garante della privacy (parere del 21 novembre 2013), già di fatto seguite dall'Amministrazione finanziaria nelle verifiche pratiche messe a segno negli ultimi tempi.
La novità di fondo dell'accertamento sintetico di “seconda generazione” è che le verifiche devono essere alimentate solo con spese certe presenti in Anagrafe tributaria. Unica eccezione ammessa rimane quella per le cosiddette “spese per elementi certi”: trattandosi, infatti, di voci di spesa ben conosciute dal Fisco, perchè già presenti in Anagrafe tributaria, possono essere prese in considerazione anche se di derivazione statistica, partecipando, così, al processo di stima del reddito sinteticamente attribuibile alle persone fisiche.
Dunque, da un punto di vista normativo, la direzione presa dal legislatore è quella di muoversi sempre più verso un accertamento sintetico di tipo “puro”, in cui si vuole limitare al minimo l'utilizzo dei dati stimati ai fini della ricostruzione sintetica del reddito attribuibile al contribuente.
Da un punto di vista operativo, secondo quanto disciplinato dall'articolo 1 del decreto, la determinazione sintetica del reddito avviene anche per gli accertamenti dal 2011 in poi, utilizzando l'elenco delle spese sensibili ai fini della ricostruzione reddituale dell'imponibile attribuibile in sede di accertamento al contribuente, di cui alla Tabella A allegata al provvedimento.
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