Ai nuclei familiari in condizione di necessità economiche derivanti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuta un’ulteriore tranche da richiedere all’Istituto previdenziale compresa tra 400 ed 800 euro, elevabili sino a 840 euro in presenza di soggetti, nel nucleo familiare, disabili gravi o non autosufficienti. Questo ai sensi dell’art. 23, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.
Ai fini del riconoscimento del Reddito di Emergenza il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, in possesso dei seguenti requisiti:
Come già previsto nel Decreto Rilancio, il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 del medesimo decreto legge o di una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Altresì, il Reddito di Emergenza non è compatibile ove nel nucleo familiari siano presenti percettori di pensione diretta o indiretta, con eccezione dell’assegno ordinario, titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a quella del beneficio ovvero percettori del Reddito di Cittadinanza.
La richiesta del Reddito di Emergenza va presentata entro il 15 ottobre 2020, previo rilascio dell’apposita procedura, all’Istituto previdenziale con modalità telematiche ovvero tramite i centri di assistenza fiscale o istituti di patronato.
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