Via libera agli incentivi contributivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC). All’art. 8 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del RdC spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.
La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità. A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 104 del 19 luglio 2019.
Il diritto agli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
In relazione alla normativa comunitaria, lo sgravio contributivo può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi dei datori di lavoro che usufruiscono dell’agevolazione nei limiti degli importi de minimis, secondo quanto disposto dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore n. 1407 del 18 dicembre 2013 (regime generale), n. 1408 del 18 dicembre 2013 (agricoltura) e n. 717 del 27 giugno 2014 (pesca e acquacoltura).
In particolare, l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Nel caso di licenziamento effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito. L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, co. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.
La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro è, invece, tenuto alla restituzione dell’incentivo laddove il licenziamento, ancorché intimato per giusta causa o per giustificato motivo, venga dichiarato illegittimo.
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online appositamente predisposto dall’Istituto - una domanda di ammissione all’agevolazione, che sarà a breve reso disponibile nella sezione “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo).
Si attende, dunque, il rilascio del modulo di richiesta per l’effettiva operatività dell’agevolazione in trattazione.
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