Reddito di cittadinanza, decurtato del 20% se non speso

Pubblicato il 02 luglio 2020

Con il Decreto 2 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vengono illustrate le modalità di decurtazione degli importi mensili e semestrali del reddito di cittadinanza non spesi dal beneficiario.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del predetto Decreto, in applicazione dell'art. 3, comma 15, Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, l'ammontare del beneficio non speso o non prelevato, verrà sottratto, nel limite del 20% dell'importo erogato, sulla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Invero, ai sensi del successivo comma 2, ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre, deve essere confrontato il saldo dell'ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese. 

Allo stesso modo, come indicato all'art. 3, ai fini della decurtazione dell'importo semestrale, occorrerà confrontare il saldo dell'ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre stesso.

Le decurtazioni decorreranno dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto. 

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