Da escludere l'assoggettabilità dello studio associato all'imposta IRAP se il reddito prodotto dall'associazione professionale deriva esclusivamente dal lavoro personale svolto dai singoli associati.
Sono le conclusioni a cui è giunta la CTR della Toscana nel confermare l'accoglimento dell'impugnazione avanzata da uno studio legale contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'IRAP versata con riferimento ad alcuni anni d'imposta.
Nel caso in esame, la parte aveva fornito la prova della insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività nel periodo d'imposta in considerazione.
I giudici di appello, ciò posto, muovendo dal presupposto che il reddito di uno studio associato viene assoggettato ad IRAP "a meno che il Contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati", avevano escluso che l'associazione fosse soggetta alla predetta imposizione.
Considerazioni, queste, condivise anche dalla Corte di cassazione, per come si legge nel testo dell'ordinanza n. 13129 del 27 aprile 2022, pronunciata in rigetto del ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate.
Secondo gli Ermellini, la Commissione tributaria regionale aveva fatto buon governo dei principi enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali "l'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito".
La CTR, accertato in fatto che i singoli professionisti avevano concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l'attività professionale oggetto dell'eventuale imposizione, aveva correttamente escluso che potesse essere applicata l'imposta sulla base della mera sussistenza dello studio associato.
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