La Cassazione ha rigettato l'impugnazione sollevata da una contribuente, una lavoratrice dipendente, avverso un avviso di accertamento con il quale le era stato contestato di aver conseguito redditi diversi non dichiarati risultanti dalle movimentazioni bancarie.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici di merito avevano evidenziato che la possibilità di contestare l'esistenza di redditi diversi in forza delle accertate movimentazioni bancarie fosse di portata generale e, quindi, ammissibile anche per la contribuente in questione, avente redditi da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo o redditi d'impresa.
In tali casi, aveva precisato la CTR, spettava alla contribuente l'onere di provare la provenienza del reddito e quali fossero gli elementi esso caratterizzanti, ossia se fosse già tassato o non soggetto a tassazione.
La contribuente aveva adito i giudici di legittimità lamentando l'illegittimità dell'assunto secondo il quale l'Ufficio non era tenuto ad indicare e motivare la scelta di inserire l'operazione finanziaria contestata mediante indagini finanziarie all'interno di una delle categorie reddituali previste e disciplinate dal TUIR, specie ove, come nella specie, la parte non fosse titolare di reddito di lavoro autonomo né di reddito di impresa.
Nel rigettare questo motivo, la Cassazione - ordinanza n. 104 del 4 gennaio 2019 - ha ricordato come, in ogni caso, la contribuente avesse l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili.
Dimostrazione, questa, che nel caso di specie non era avvenuta.
In detto contesto, non assumeva alcuna rilevanza la qualifica soggettiva di lavoratore dipendente ricoperta dalla ricorrente.
Difatti - si legge nel testo della decisione - la presunzione legale relativa alla prima parte del D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2, trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi, e ciò in virtù della portata generale del disposto normativo in esame.
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