Online il modulo “AP139” per la dichiarazione dei redditi cumulabili o incumulabili con la pensione “quota 100”. La dichiarazione deve essere inoltrata anche se sono stati percepiti o verranno percepiti redditi esclusi dal divieto di cumulo, nonché gli eventuali redditi (cumulabili o incumulabili) percepiti prima della decorrenza della pensione “quota 100”. Il modulo è disponibile sul sito INPS, ed in particolare accedendo al servizio “Domanda di ricostituzione pensione”.
Considerato che con la pensione “quota 100” si accede al trattamento previdenziale in deroga ai requisiti ordinari (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), vige una totale incumulabilità con altri redditi sia derivanti da lavoro subordinato che autonomo. Quindi, chi è titolare della pensione “quota 100” e volesse svolgere un’altra attività, vedrà sospendersi il trattamento previdenziale. In particolare, tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (quest’anno pari a 67 anni).
Unica eccezione si ha per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222), nel limite di 5.000 euro lordi annui. Chiaramente in caso di superamento di detta soglia scatta la totale incumulabilità dei due redditi, anche se le somme sono riferite a prima dell’accesso alla pensione.
Sul punto, come già indicato dall’INPS, con la circolare n. 117/2019, la deroga sull’incumulabilità dei redditi vale esclusivamente per il lavoro autonomo occasionale caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente. Pertanto, tutte le altre forme di lavoro occasionale – tra le quali rientra appunto il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale – non sono riconducibili a tale deroga.
Il modulo “AP139” deve essere utilizzato da tutti i pensionati con “quota 100”, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, qualora saranno percepiti o verranno percepiti redditi esclusi dal divieto di cumulo, nonché gli eventuali redditi (cumulabili o incumulabili) percepiti prima della decorrenza della pensione “quota 100”.
Va presentata, altresì, la cd. “dichiarazione d'assenza di redditi nell'anno in corso” qualora nell'anno precedente siano stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione (e che la dichiarazione di assenza di redditi permette di riattivare). Negli altri casi, i pensionati che non prevedono di percepire né hanno percepito redditi non devono presentare alcuna dichiarazione.
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