Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale.
Questo, anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, stabilita dal Decreto legge n. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014.
E’ quanto si apprende dal testo della sentenza n. 42361 del 18 settembre 2017.
La diminuzione del periodo di ferie dei giudici non può, ossia, giustificare l’applicazione della sospensione feriale concessa alle parti e, quindi, uno slittamento dei termini.
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