Con la risoluzione n. 1 del 2 gennaio 2008, l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1650” per i sostituti d’imposta che devono recuperare il bonus incapienti corrisposto a dipendenti o pensionati, ai sensi dell’articolo 44, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 29 novembre 2007. I sostituti d’imposta avranno la possibilità di recuperare gli importi erogati attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, cioè con i versamenti da fare con il modello F24. Il codice “1650” dovrà essere indicato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” della “Sezione Erario”. L’efficacia operativa del nuovo codice decorre dal 9 gennaio 2008.
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