Recupero crediti professionali. Notifica a carico del difensore d’ufficio

Pubblicato il 07 giugno 2017

E’ a carico dell’avvocato d’ufficio, la notifica della missiva con cui si diffida al cliente di adempiere al pagamento delle competenze professionali maturate a seguito della difesa d’ufficio.

Più precisamente, la diffida ad adempiere al cliente/debitore, notificata a mezzo ufficiale giudiziario, pur rientrando nell'attività che l’avvocato d’ufficio è tenuto ex lege ad espletare per il recupero dei propri crediti professionali, non è coperta da esenzione – con conseguenti oneri a carico dell’Erario – per mancanza di espressa previsione normativa. Dovrà invece rientrare, in qualità di spesa inerente l’attività di notifica richiesta al competente Unep, nell'ammontare del credito professionale vantato dal difensore stesso all'atto della riscossione da parte del debitore/cliente.

Lo ha stabilito il Dipartimento della giustizia civile, Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della giustizia, con propria Circolare del 15 maggio 2017 - tra l’altro indirizzata al Presidente della Corte Suprema di Cassazione, ai Presidenti delle Corti d’Appello, al Cnf – in risposta ad un quesito formulato da un avvocato del Foro di Lecce. Quest'ultimo chiedeva per l’appunto di chiarire se fosse o meno gratuita– ex art. 116 D.P.R. 115/2002 ed art. 32 disposizioni attuative c.p.p. – la notifica a mezzo ufficiale giudiziario della missiva con cui si diffida al cliente/debitore ad adempiere al pagamento delle competenze professionali maturate dal difensore d’ufficio.

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