Il limite di aumento della pena non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all'art. 81 quarto comma c.p., nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva ex art. 99 quarto comma c.p., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti.
E’ quanto, in breve, affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza deposita il 21 luglio 2016.
Già in altre occasioni – precisa la medesima Corte – ove la giurisprudenza abbia avuto modo di affrontare questioni riferibili alla recidiva, si è ritenuto che il giudizio di bilanciamento con altre circostanze concorrenti, non determinasse conseguenze neutralizzanti gli effetti della stessa recidiva, la cui specificità richiede da parte del giudice un accertamento complesso ed articolato, inerente la maggiore colpevolezza e l’aumentata capacità a delinquere.
Accertamento che, se positivo, permane e sopravvive comunque alla valutazione comparativa di bilanciamento, poiché, qualora questo avvenga, la recidiva è stata già riconosciuta ed applicata, essendole stata attribuita quell'oggettiva consistenza che consente il confronto – successivo ed a discrezione del giudice - con le attenuanti concorrenti.
In altre parole, all'atto del giudizio di comparazione, l’azione dell’applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti lo stesso bilanciamento non sarebbe stato necessario. La recidiva ha dunque esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, sebbene gli stessi siano stati ritenuti equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, in assenza delle quali, però la recidiva avrebbe comportato l’aumento di pena.
Sulla scorta di dette argomentazioni, le Sezioni Unite penali, con sentenza n. 31669, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, hanno annullato la pronuncia con cui si era operato un aumento di pena per la continuazione nei confronti dell’imputato già dichiarato recidivo, in misura inferiore al limite posto dall'art. 81 quarto comma c.p. – in considerazione delle riconosciute concorrenti attenuanti - irrogando dunque una pena non conforme a legge.
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