La contemporanea applicazione dell’art. 4 Legge n. 251/2005 (recidiva) e dell’art. 157 c.p. (prescrizione) previgente alla predetta legge, non viola il principio di legalità.
Difatti, la norma immediatamente applicabile, riguardante l’istituto della recidiva, è quella di cui all'art. 4 Legge n. 251/2005. Solo in un secondo momento, eliminata la recidiva (perché illegale), quanto alla prescrizione, va individuata la normativa più favorevole, fra quella di cui all'art. 6 cit. Legge n. 251/2005, e quella di cui all'art. 157 c.p. di cui alla precedente formulazione.
E’ questa l’operazione ermeneutica avallata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6369 del 10 febbraio 2017, decidendo in ordine alla condanna di alcuni imputati, per la commissione di rati colposi.
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