Recapito dell'atto impositivo solo al domicilio fiscale eletto

Pubblicato il 17 marzo 2011 La sentenza n. 6114 del 16 marzo 2011 della Corte di cassazione tutela il cittadino dai comportamenti del Fisco annullando la cartella di pagamento recapitata ad una contribuente che non aveva, però, mai ricevuto l'atto di accertamento.

Nei fatti, la contribuente ha eletto il domicilio fiscale presso un commercialista, facoltà prevista dall'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973; ciò impone, sostengono i magistrati tributari, che la notificazione degli atti impositivi sia eseguita dall'amministrazione finanziaria presso il domicilio eletto. La Corte ha basato le motivazione della sentenza sull'articolo 6 dello Statuto del contribuente per il quale l'Amministrazione finanziaria deve "assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati".

Il fisco, in queste circostanze, deve attenersi al seguente principio di diritto: "in caso di elezione di domicilio dal parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, ai sensi dell'art. 60, 1° co., lett. d), del dpr 600/73, la notificazione al domicilio eletto è, per l'amministrazione fiscale, obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione dell'atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ai sensi dell'art. 140 cpc".
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