Costituisce attività penalmente rilevante la realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di interventi di sopraelevazione su un preesistente edificio abusivo, in assenza delle dovute autorizzazioni.
Né detti interventi possono comprendersi nel novero dei c.d. volumi tecnici, per i quali si rendono necessari, nello specifico, tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale al rapporto di strumentalità tra il manufatto e l’utilizzo della costruzione alla quale esso si connette; il secondo ed il terzo, negativi, da un lato collegati all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, dall'altro, al rapporto di necessaria proporzionalità tra i volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Per tali loro caratteristiche, i volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, poiché non generano carico urbanistico, hanno quale unico scopo quello di migliorare la funzionalità e salubrità delle costruzioni e sono privi di propria autonomia funzionale, anche potenziale.
Conseguentemente restano esclusi da tale novero, tutti quegli interventi che, come nella specie, assolvono funzioni complementari all'abitazione.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 22255 depositata il 27 maggio 2016.
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